Il nuovo conferimento a realizzo controllato di partecipazioni qualificate

In un precedente intervento, abbiamo esaminato il nuovo testo proposto per i conferimenti a realizzo controllato ex articolo 177, comma 2, Tuir. Focalizziamoci, in questa sede, sul successivo comma 2 bis, relativo ai conferimenti di partecipazioni qualificate.

Analogamente al passato, la norma presenta le seguenti caratteristiche fondamentali:

  • ha un carattere residuale, nel senso che trova applicazione quando non è soddisfatto il requisito del comma 2, ossia “Quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, né incrementa la percentuale di controllo, le disposizioni di cui al comma 2”;
  • le partecipazioni conferite rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20 %, oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di partecipazioni rappresentate da titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

Ovviamente, poiché l’applicazione del comma 2 sarà ammessa anche quando vi è una mera integrazione del controllo, con una conseguente espansione della casistica applicativa, tale circostanza determinerà una corrispondente compressione delle ipotesi in cui potrà trovare applicazione il comma 2 bis.

Il legislatore della bozza prevede, ancora, che il comma 2 bis sia destinato alla creazione della personal holding, nel senso che il conferente deve essere unico. Tuttavia, viene introdotto un temperamento: sono ammessi anche i familiari.

È, infatti, previsto che “le partecipazioni sono conferite in una società, esistente o di nuova costituzione, partecipata unicamente dal conferente o, nel caso il conferente sia una persona fisica, dal conferente e dai suoi familiari di cui all’articolo 5, comma 5”. Si intendono per familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

La previsione relativa al soddisfacimento del requisito della qualificazione della partecipazione, attraverso la demoltiplicazione in caso di conferimento di quote di holding, è stata trasferita nel successivo comma 2 ter.

In questo caso vi sono due importanti novità. Innanzitutto, viene ora previsto che, escludendo le società, le cui azioni non sono negoziate in mercati regolamentati, per le quali non operano le limitazioni in discorso, la demoltiplicazione riguarda le “partecipazioni detenute in una società … che, al momento del conferimento, rientra tra i soggetti indicati all’articolo 162-bis, comma 1, lettere b) o c), numero 1)”.

In sostanza, viene fatto riferimento alla definizione data in generale ai fini delle imposte dirette dall’articolo 162 bis, Tuir. Resterà da chiarire cosa si intenda con l’inciso “al momento del conferimento”.

Il requisito della qualificazione, anche in relazione alle partecipazioni indirettamente detenute in caso di conferimento di holding, aveva creato non pochi grattacapi in capo agli operatori, soprattutto quando l’Agenzia chiarì che il conteggio riguardava tutti i livelli di partecipazioni e, quindi, non solo le società figlie delle partecipate, ma anche le società a sua volta partecipate da queste ultime (società nipoti) e così via.

Il legislatore pare avere introdotto, ora, una limitazione alla demoltiplicazione. È, infatti, previsto che “le percentuali ivi indicate [ossia la soglia di qualificazione] devono sussistere per le partecipazioni da essa [la holding conferita] detenute direttamente, o indirettamente tramite società controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile anch’esse rientranti tra i soggetti indicati all’articolo 162-bis, comma 1, lettere b) o c), numero 1), il cui valore contabile complessivo è superiore alla metà del valore contabile totale delle partecipazioni da essa detenute direttamente o indirettamente tramite le suddette società controllate. Ai fini della determinazione delle percentuali rappresentate dalle partecipazioni e della quantificazione del loro valore contabile si tiene conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa”.

In sostanza, se la società conferita è una holding ex articolo 162-bis, Tuir, la valutazione delle partecipazioni da essa detenute avviene in ogni caso, a prescindere dall’attività svolta e dalla misura della partecipazione detenuta direttamente. Inoltre, per dover operare la valutazione delle partecipazioni nelle società c.d. nipoti della holding conferita, è necessario che le società partecipate direttamente dalla holding conferita, che detengono partecipazioni nelle nipoti, siano a loro volta delle sub-holding (ex articolo 162-bis) e che siano controllate dalla Top holding oggetto di conferimento (si badi che il controllo è quello ex articolo 2359 cod. civ. e non solo in base al numero 1) del comma 1).

Vi è poi una ultima via di uscita legata ad un test di prevalenza che, chi scrive non è in grado di comprendere e, nelle proprie ricerche, ha trovato mere parafrasi non risolutive.

Infine, il comma 2-quater, in linea con il pregresso, stabilisce che “Nel caso di effettuazione di conferimenti ai sensi del precedente comma 2-bis, in capo alla conferitaria il termine di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), è esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione delle partecipazioni conferite”. In sostanza, viene confermata l’estensione dell’holding period da 12 a 60 mesi.

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