Distribuzione (vera o virtuale?) della riserva in sospensione d’imposta

Due recenti risposte ad istanze di interpello pubblicate dall’Agenzia delle entrate hanno interessato vicende relative all’utilizzo della riserva in sospensione di imposta iscritta nel patrimonio netto in occasione della rivalutazione di immobili ex articolo 15, commi 16–23, D.L. 185/2008 (che rimanda, come noto, all’articolo 13 L. 342/2000).

La più recente risposta (n. 332/2019) risolve un dubbio relativo all’anzianità di formazione della riserva di rivalutazione distribuita ai soci persone fisiche, titolari di partecipazioni “qualificate”.

Determinare l’anzianità è assai rilevante alla luce delle modifiche operate dalla L. 205/2017, in quanto determina l’applicazione o meno del regime transitorio di tassazione dei dividendi la cui distribuzione viene deliberata dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, in luogo del regime ordinario che prevede una ritenuta d’imposta pari al 26% dell’utile distribuito.

Ebbene, l’Amministrazione finanziaria risolve il dubbio specificando che la riserva di rivalutazione in sospensione di imposta assume l’anzianità del periodo di imposta in cui si verifica il suo presupposto impositivo, ossia ne viene deliberata la distribuzione, a nulla rilevando l’esercizio in cui essa era stata iscritta nel patrimonio netto.

Quindi, se la distribuzione della riserva di rivalutazione è deliberata nel 2019, oltre alla variazione in aumento del proprio imponibile, la società dovrà anche agire quale sostituto di imposta ed effettuare una ritenuta del 26% dell’importo distribuito.

La seconda risposta (la n. 316/2019) presenta in realtà fondate ragioni di perplessità circa la soluzione a cui è addivenuta l’Amministrazione finanziaria.

Il caso sottoposto all’interpello appare piuttosto lineare: una società ha fuso per incorporazione una sua controllata e dall’elisione del valore di carico della partecipazione con il patrimonio netto contabile della incorporata è emerso un disavanzo da annullamento.

L’Oic 4, quanto alla destinazione di tale disavanzo, è molto chiaro nell’indicare precisamente che “nelle ipotesi in cui il disavanzo da annullamento, in base alla sua origine e natura economica, corrisponda a perdite pregresse o ad un “eccesso di costo” (…) esso è eliminato, portandolo a riduzione del patrimonio netto postfusione, compensandolo con una o più riserve o, se questo non è possibile, imputandolo al conto economico”.

La società incorporante aveva, quindi, imputato il disavanzo di fusione a riduzione della riserva di rivalutazione in sospensione di imposta e domandava all’Amministrazione finanziaria se ciò avesse costituito ragione di innesco della tassazione della riserva.

La risposta fornita è lapidaria, ma anche assai poco motivata, poiché chiarisce semplicemente che “qualora il contribuente decida di ridurre il saldo di rivalutazione in sospensione di imposta, lo stesso sarà tassabile”, aggiungendo poi che la società potrebbe altrimenti coprire il disavanzo utilizzando altre riserve presenti nel suo patrimonio che siano “fiscalmente disponibili” (categoria atipica, a cui non apparterrebbe, invece, la riserva di rivalutazione).

Come detto, questa risposta desta alcune perplessità.

Prima di tutto, la riserva di rivalutazione è una riserva disponibile, anche fiscalmente, nel senso che se utilizzata per la copertura di perdite essa non determina l’innesco del presupposto impositivo, come prescrive l’articolo 13, comma 2, L. 342/2000.

Semplicemente, se la sua riduzione non avviene nelle forme della riduzione volontaria del capitale di cui all’articolo 2445 cod. civ., non si potranno distribuire utili sino a che la riserva non sarà stata reintegrata.

E allora, se l’assorbimento del disavanzo di fusione da parte della riserva di rivalutazione avvenisse con le formalità dell’articolo 2445 cod. civ., potrebbe questo evitare l’innesco della sua tassazione?

Tanto premesso:

  • se la società non ha altre riserve di utili, non si comprende per quale ragione si deve innescare la tassazione della riserva di rivalutazione per il semplice suo utilizzo in assorbimento del disavanzo;
  • se la società, anziché utilizzare direttamente la riserva di rivalutazione per assorbire il disavanzo, lo imputasse al conto economico e realizzasse una perdita, l’utilizzo della riserva di rivalutazione per la sua copertura, come abbiamo visto, non innesca affatto la tassazione;
  • infine, ed è questo forse il caso che preoccupa l’Agenzia, se la società avesse anche altre riserve di utili, se è vero che il disavanzo è espressione di “perdite”, non si vede comunque per quale ragione l’utilizzo diretto della riserva di rivalutazione per la sua copertura debba innescarne la tassazione, quando si tratterebbe comunque di fattispecie analoga a quella normata dall’articolo 13 Legge 342/2000.

Probabilmente l’Agenzia è preoccupata che la società in questo modo cancelli la riserva in sospensione, utilizzandola per la copertura di disavanzo, e conservando invece le riserve di utili scevre da sospensione; ma questo effetto, a nostro avvio, è comunque previsto e regolato dal più volte citato articolo 13, comma 2, Legge 342/2000 e non dovrebbe essere perciò trattato come evento patologico.

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