Conferimento della farmacia in società

L’entrata in vigore della L. 124/2017 (cd. Decreto concorrenza) ha allargato l’ambito soggettivo della titolarità delle farmacie. Difatti, a seguito delle modifiche, possono essere titolari dell’esercizio della farmacia privata:

  • le persone fisiche;
  • le società di persone;
  • le società di capitali;
  • le società cooperative a responsabilità limitata.

La riforma ha altresì stabilito che possono essere soci di una società titolare di farmacia anche soggetti non farmacisti, sempreché:

  • non esercitino una professione medica o comunque un’attività riconducibile al settore della produzione e informazione scientifica del farmaco;
  • non siano titolari di un rapporto di lavoro;
  • non siano titolari, gestori provvisori, direttori o collaboratori di altra farmacia.

Va da sé che le limitazioni valgono anche per i soci farmacisti.

Ecco che allora è ora possibile costituire, ad esempio, una società tra:

  • il marito-padre farmacista;
  • la moglie-madre non farmacista, che però lavora nella farmacia (naturalmente la moglie-madre potrebbe assumere la qualifica di socio anche se non lavorasse in farmacia);
  • il figlio farmacista.

Per le attività già in essere, la costituzione della società non può che avvenire attraverso il conferimento dell’azienda dell’impresa individuale o familiare nella società stessa.

Siffatta operazione di conferimento non solo è neutrale sotto il profilo fiscale (ai sensi dell’articolo 176 del Tuir e dell’articolo 2 del D.P.R. 633/1972), ma potrebbe addirittura garantire un interessante vantaggio sul versante delle imposte sul reddito e dell’Irap, laddove si decidesse:

  • innanzitutto, di far emerge nella contabilità della società conferitaria il valore dell’avviamento proprio dell’impresa oggetto di conferimento (naturalmente ove esistente); e
  • successivamente, di dar riconoscimento fiscale all’avviamento iscritto nella contabilità (cd. affrancamento).

Tale possibilità è stata confermata dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 8/E/2010, secondo cui “Qualora si verifichino i presupposti per l’iscrizione ex novo di una posta a titolo di avviamento, il soggetto conferitario potrà optare per il regime dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 15, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 ovvero ai sensi dell’art. 176, comma 2-ter, del Tuir”.

Ai sensi del comma 2-ter dell’articolo 176 Tuir, il riconoscimento fiscale dell’avviamento avviene con il pagamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap del 12%/14%/16% – a seconda dell’importo oggetto di affrancamento – e dà la possibilità di dedurre dal reddito d’impresa e dall’imponibile Irap le relative quote di ammortamento.

Ad esempio, nell’ipotesi in cui l’impresa venga conferita in una società di persone e si provveda a far emergere e affrancare l’avviamento per un valore di 1.000.000 euro:

  • sarebbe sì dovuta un’imposta sostitutiva di 120.000 euro (1.000.000*12%);
  • a fronte però della possibilità di beneficiare, per 18 anni, della deduzione delle quote di ammortamento per un importo di 55.555, 56 euro annui (1.000.000/18).

Ipotizzando un’aliquota media Irpef propria dei soci, durante il periodo di ammortamento dell’avviamento, del 35%, il risparmio d’imposta sarebbe pari a 350.000 euro; tale importo deriva dalla seguente operazione:

  • 555,56*18*35%,

laddove: 55.555,56 è l’importo della quota di ammortamento deducibile, 18 è il periodo di ammortamento dell’avviamento e 35% è l’aliquota media Irpef del socio.

Il beneficio netto Irpef, seppur spalmabile su un arco temporale di 18 anni, sarebbe pari a 230.000 euro (= 350.000 – 120.000). Insomma, pur avendo tralasciato il risparmio in termini di Irap, è agevole comprendere che l’operazione così impostata può garantire un vantaggio tutt’altro che trascurabile.

 

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