Conferimenti di studi odontoiatrici in neutralità fiscale

Il conferimento di uno studio dentistico in una srl odontoiatrica, costituita ex L. 124/2017, rientra nel perimetro di neutralità fiscale di cui all’articolo 177-bis, Tuir. È quanto precisato nella risposta ad interpello n. 148, pubblicata ieri dall’Agenzia delle entrate, in cui per la prima volta si affronta l’ambito applicativo del nuovo articolo 177-bis, Tuir, inserito dal D.Lgs. 192/2024. L’istanza è stata presentata da uno studio associato di dentisti, composto da beni materiali (arredi, impianti, strumenti, macchinari, ecc.), beni immateriali (software, ecc.), contratti in essere (locazione dell’immobile, dipendenti e collaboratori, utenze, forniture, ecc.), clienti e fornitori, nonché la clientela, che intende conferire detto studio in una srl odontoiatrica costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 153, L. 124/2017. L’operazione di conferimento avviene senza erogazione di denaro, poiché a fronte del conferimento sono acquisite quote di partecipazione nella società.

Il nuovo articolo 177-bis, Tuir, stabilisce che “I conferimenti di un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l’esercizio dell’attività artistica o professionale, in una società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze”. Il successivo co. 2 precisa che la suddetta neutralità si applica anche “ai conferimenti in società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico diverse da quelle di cui al comma 1”.

Nell’istanza di interpello il dubbio sulla possibilità di fruire della neutralità fiscale nasce dalla circostanza che la relazione illustrativa al D.Lgs. n. 192/2024 non contempla espressamente le società odontoiatriche tra i soggetti “diversi” dalle società regolamentate nel sistema ordinistico, quali ad esempio le Stp (società tra professionisti di cui alla Legge n. 183/2011) o le Sta (società tra avvocati cui all’articolo 4-bis, L. 247/2012). Più precisamente, nella citata relazione illustrativa si legge che il riferimento contenuto nel comma 2 dell’articolo 177-bis, Tuir è alle società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico non disciplinate dall’articolo 10, L. 183/2011 (le Stp), come le società tra avvocati di cui al citato articolo 4-bis, L. 247/2012.

L’Agenzia delle entrate precisa che la neutralità fiscale introdotta dall’articolo 177-bis, Tuir riguarda i conferimenti da associazioni professionali a società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, e che tra tali società rientrano sia le società tra professionisti (Stp), sia le altre società esercenti attività regolamentate dagli ordini professionali (per effetto del richiamo contenuto nel co. 2). In tale contesto, secondo l’Agenzia, il richiamo contenuto nella relazione illustrativa alle società tra avvocati deve considerarsi meramente esemplificativo e non esaustivo atteso che, in linea con i principi contenuti nella legge delega, la norma disciplina la neutralità fiscale di tutte le operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti, nel cui ambito devono considerarsi comprese tutte quelle che coinvolgono soggetti esercenti attività professionali. Stante tale generalità, anche la professione sanitaria di odontoiatra è compresa nel sistema regolamentato delle professioni ordinistiche, ragion per cui all’operazione di conferimento dello studio associato in srl odontoiatrica può applicarsi la neutralità fiscale di cui all’articolo 177-bis, Tuir, a condizione che a seguito del conferimento il complesso dei beni e degli elementi conferiti continui ad essere destinato esclusivamente all’esercizio di attività odontoiatrica.

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