Conferimenti di partecipazioni con società non residenti

La riscrittura del comma 2 dell’articolo 177, Tuir, in tema di conferimenti a realizzo controllato apre alle società non residenti. La questione è fuori discussione in relazione alla società conferita, atteso che la norma annovera le società di capitali residenti in Italia (lettera a) dell’articolo 73), ma anche le società non residenti di ogni tipo (lettera d)).

La relazione giustifica questa apertura con l’esigenza di “superare i profili di incompatibilità con le libertà fondamentali del diritto comunitario (libertà di stabilimento per la disposizione contenuta nel comma 2 e libertà di circolazione dei capitali per quella contenuta nel comma 2-bis) generati dalla limitazione dell’ambito di applicazione di tali disposizioni ai soli conferimenti aventi a oggetto partecipazioni in società residenti”.

Inoltre, si è voluto “facilitare l’attuazione di processi riorganizzativi in cui le partecipazioni in società non residenti detenute da persone fisiche residenti sono conferite a favore di una società residente”.

Poiché la lettera d) annovera tutte le società non residenti, a prescindere che si tratti di società di capitali o di persone, la relazione precisa opportunamente che “Al fine di consentire la corretta applicazione del comma 2, è necessario che la società non residente le cui partecipazioni sono conferite, secondo le regole societarie estere, sia dotata di assemblea ordinaria”.

Il chiarimento appare sicuramente condivisibile. In fondo si tratta della medesima ragione per cui in vigenza della vecchia disciplina si riteneva che la conferita dovesse essere una società di capitali, pur in assenza di una puntuale indicazione della norma, in quanto la conferitaria doveva acquisire la maggioranza dei voti in assemblea.

Un primo aspetto attiene al possibile conflitto tra l’articolo 177, comma 2, e il successivo articolo 178 in ipotesi di conferimento intracomunitario. Si tratta, infatti, di capire se il contribuente sarà libero di scegliere tra la previsione di interesse o se vi sarà una gerarchia da rispettare. In questo secondo caso, prevarrà ragionevolmente la previsione comunitaria in ragione della sua specialità. Si tratta, ad ogni buon conto, di un aspetto non particolarmente critico in quanto, potendo, il contribuente stesso preferirà la neutralità al realizzo controllato.

Altro tema, sicuramente più spinoso, è se la conferitaria, nell’ambito del conferimento, ai sensi dell’articolo 177, Tuir, possa essere una società non residente.

La circolare Assonime n. 10/2025 rileva che “Non si è invece ritenuto di introdurre analoghe modifiche con riguardo alla posizione della società conferitaria, ammettendo che anche quest’ultima possa essere una società non residente. Ciò, probabilmente in considerazione del fatto che una modifica di questo tipo avrebbe avuto un impatto significativo sul gettito, tenuto conto che la neutralità indotta del regime di realizzo controllato avrebbe potuto consentire di trasferire all’estero le plusvalenze latenti sulle partecipazioni oggetto di conferimento”.

Invero, la relazione illustrativa nulla dice al riguardo anche se – effettivamente – commenta solo il caso della estensione alla conferita. Vero è che la norma, in relazione alla conferitaria, pone come unico requisito che si tratti di una società. Letteralmente non è richiesto che si tratti di una società residente.

Chi scrive, pur con le cautele del caso, ritiene di valorizzare questi due argomenti:

  • innanzitutto, se si nega la possibilità di conferire in società estera, ritenendo che “società” significhi “società residente”, si apre anche la strada al pensiero per cui la stessa non possa essere una società di persone, tesi che in fondo l’Agenzia sosteneva (o sostiene ancora) con la risoluzione n. 43/E/2017;
  • in secondo luogo, si potrebbe approfondire se il regime di realizzo controllato, negato al conferimento intracomunitario a vantaggio della neutralità fiscale, non rappresenti una discriminazione. Per certi versi, soprattutto con le limature della riforma, il regime del realizzo controllato ti permette di scegliere l’ammontare della plusvalenza che potrebbe essere azzerata ma che potrebbe anche essere particolarmente rilevante se magari il conferente riesce a compensarla con altre minusvalenze pregresse.

Si tratta, ad ogni buon conto, di aspetti che dovranno opportunamente essere limati con un correttivo, magari preventivamente diffuso in bozza in modo che gli operatori possano esprimere delle osservazioni. Non abbiamo affrontato in questa sede l’interessante novità dei conferimenti intracomunitari, ma non mancheranno occasioni.

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