Tra pochi giorni a regime le nuove regole per gli esportatori abituali

Ancora pochi giorni e il regime degli acquisti degli esportatori abituali, così come lo conoscevamo prima delle modifiche apportate dal decreto semplificazioni, andrà definitivamente in soffitta.

Termina infatti il prossimo mercoledì 11 febbraio il regime transitorio previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2014.

Il decreto semplificazioni prevedeva che le nuove regole si rendessero applicabili a partire dal 1° gennaio 2015, ma, dopo un parto tribolato, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale soltanto il 12 dicembre.

Di conseguenza il provvedimento direttoriale, rilasciato con grande tempismo, nonostante i 90 giorni concessi dalla norma (e qui va un plauso all’Agenzia), ha dovuto necessariamente prevedere un’entrata in vigore obbligatoria differita rispetto al termine originario. Questo al fine di “coprire” il periodo di 60 giorni dall’entrata in vigore della disposizione che lo Statuto dei diritti dei contribuenti pretende venga rispettato prima di imporre un nuovo adempimento.

La maggior parte degli esportatori abituali hanno rinunciato ad applicare durante il periodo transitorio il nuovo regime, preferendo continuare nel “solco della tradizione”, con l’invio ai propri fornitori e prestatori delle lettere di intento in forma cartacea, come sin qui avvenuto.

Sino al prossimo 11 febbraio, i soggetti che ricevono le lettere di intento possono procedere con l’effettuazione dell’operazione senza applicazione dell’imposta e senza dover attivare i meccanismi di controllo previsti dalla nuova procedura.

In occasione della videoconferenza di Italia Oggi, le Entrate hanno avuto modo di precisare, come era comunque desumibile dal provvedimento direttoriale, che, a differenza di quanto avveniva nel previgente regime, cessato lo scorso 31 dicembre, i dati delle dichiarazioni di intento ricevute durante il periodo transitorio non devono essere trasmessi dai fornitori e prestatori all’Agenzia.

Ma che cosa succede a partire dal prossimo 12 febbraio?

A questo punto le nuove regole introdotte dal decreto semplificazioni divengono obbligatorie per tutti e quindi dovrà essere seguita necessariamente la nuova procedura, anche in presenza di lettere di intento già inviate dagli esportatori abituali ai loro fornitori e prestatori.

Il provvedimento direttoriale prevede infatti che, per le dichiarazioni di intento che non hanno ancora esaurito la loro efficacia, l’esportatore abituale debba trasmettere i relativi dati telematicamente all’Agenzia, ottenendo “in cambio” la ricevuta telematica dell’avvenuta presentazione.

Lettera d’intento e ricevuta telematica vanno quindi consegnate al fornitore, che deve verificare la veridicità di quest’ultima, utilizzando l’apposita utility resa disponibile sul sito delle Entrate, pena l’applicazione della sanzione del 100% al 200% dell’imposta non applicata qualora sorgano problemi.

Alla luce della prossima scadenza è quindi opportuno che gli esportatori abituali effettuino quanto prima la comunicazione dei dati all’Agenzia per poter continuare a beneficiare della sospensione d’imposta, senza soluzione di continuità, anche in relazione alle dichiarazioni di intento precedentemente inviate (non vanno invece comunicate quelle che hanno esaurito la loro funzione, come ad esempio nel caso di lettere d’intento trasmesse in relazione ad una singola operazione).

Guardando la problematica dal punto di vista dei fornitori e dei prestatori degli esportatori abituali, questi devono fare attenzione a modificare le proprie abitudini a partire dal prossimo 12 febbraio, non potendo più procedere all’effettuazione delle operazioni se non dopo avere operato le verifiche richieste dalla nuova disposizione.

 

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