L’interpello sull’aliquota Iva agevolata nelle operazioni con le ONLUS

Con la risoluzione n. 8/E di ieri l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la propria posizione interpretativa in merito all’applicabilità dell’aliquota IVA agevolata del 10% ai contratti di fornitura di energia elettrica “ad uso domestico” ai sensi del n. 103 della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972.

La fattispecie analizzata riguarda il contratto di fornitura di energia elettrica somministrata dalla società istante ad alcune fondazioni iscritte all’anagrafe unica delle ONLUS.

Tali fondazioni gestiscono residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.), in regime di accreditamento e convenzionamento presso la Regione o altri enti locali, ricevendo anche un corrispettivo dagli utenti a titolo di partecipazione alle spese di gestione.

Tali corrispettivi rappresentano una forma di cofinanziamento dei servizi necessaria a garantire la copertura del “servizio nazionale” che non compromette la natura solidaristica e mutualistica svolta dalle ONLUS stesse.

L’Amministrazione finanziaria ha già avuto modo di esprimersi in passato sulla nozione di “uso domestico” applicabile ai contratti di fornitura con la C.M. 82/E/1999.

Nell’occasione, il Fisco ha ravvisato “l’uso domestico”, non già soltanto nelle somministrazioni a soggetti consumatori finali che impiegano l’energia elettrica nelle abitazioni a carattere familiare, ma anche nelle somministrazioni effettuate in strutture a carattere collettivo quali caserme, scuole, asili, case di riposo, etc., sempreché in tali strutture non si svolgano attività verso corrispettivi rilevanti ai fini Iva, anche se in regime di esenzione.

In altri termini, ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva agevolata, deve verificarsi un duplice requisito:

  • la residenzialità;
  • lo svolgimento di attività irrilevanti ai fini Iva.

Nel caso di R.S.A. gestite da ONLUS, la prima condizione risulta soddisfatta in quanto, ai sensi dell’articolo 1 del D.P.C.M 22 dicembre 1989, sono definite residenze sanitarie assistenziali le strutture extraospedaliere finalizzate a fornire accoglimento, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero a persone anziane prevalentemente non autosufficienti.

Relativamente al secondo requisito, invece, l’Agenzia osserva che l’attività svolta dalle ONLUS rientra nel campo di applicazione dell’Iva poiché effettuata dietro il pagamento di un corrispettivo.

Come noto, le ONLUS beneficiano di un particolare regime di favore ai fini IRES, secondo il quale le “attività istituzionali” svolte per il perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale non costituiscono esercizio di attività commerciale.

Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, invece, l’articolo 4, comma 4, del D.P.R. 633/1972, stabilisce che per gli enti non commerciali “si considerano effettuate nell’esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attività commerciali o agricole”.

Dopo aver fornito queste indicazioni, l’Agenzia chiude la disamina affermando che, le ONLUS che gestiscono R.S.A., pongono in essere un’attività decommercializzata ai fini IRES, ma comunque rilevante ai fini Iva, seppur esente ai sensi dell’articolo 10, n. 21, del D.P.R. 633/1972. Di conseguenza, le stesse non potranno fruire dell’aliquota agevolata del 10% prevista per i contratti di somministrazione di energia elettrica “per uso domestico”.

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