Le nuove aliquote Iva

La norma che all’interno del decreto Iva contiene la disciplina sulle aliquote dell’imposta è l’articolo 16, ma, al fine di capire effettivamente quali beni e servizi godano di una aliquota agevolata, occorre consultare l’allegata Tabella A.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo individua le nuove misure delle aliquote Iva che troveranno applicazione dal 2018 alla luce delle modifiche apportate dal D.L. 148/2017.

Ai sensi dell’articolo 16 del D.P.R. 633/1972, nel sistema Iva nazionale trovano applicazione 4 misure diverse di aliquote:

  • l’aliquota ordinaria (comma 1), stabilita nella misura del 22%;
  • l’aliquota agevolata del 10% (comma 2);
  • la nuova aliquota agevolata del 5% (comma 2);
  • l’aliquota super agevolata del 4% (comma 2).

La misura dell’aliquota Iva applicabile è oggettivamente dipendente dal tipo di bene ceduto o di servizio effettuato.

La Tabella A allegata al decreto Iva individua i beni e i servizi che scontano un’aliquota Iva diversa da quella ordinaria e in particolare:

  • la Parte II contiene l’elenco dei beni e dei servizi soggetti all’aliquota del 4%. Trattasi in genere di prodotti alimentari di prima necessità, nonché di fabbricati abitativi “prima casa”: in pratica, quindi, il riferimento è a beni e servizi che il legislatore considera particolarmente meritevoli di tutela;
  • la Parte II-bis contiene l’elenco dei beni e dei servizi soggetti all’aliquota del 5%;
  • la Parte III contiene l’elenco dei beni e dei servizi soggetti all’aliquota del 10%.

Quando il bene o il servizio non rientra in nessuna Parte della Tabella A allora trova applicazione – in via residuale – l’aliquota Iva ordinaria.

L’articolo 9 del D.L. 50/2017 ha previsto alcune modifiche con riferimento alle misure delle aliquote Iva applicabili dal 2018 in avanti.

In particolare, è stato stabilito l’innalzamento dell’aliquota Iva del 10%:

  • all’11,5% nel 2018,
  • al 12% nel 2019 e
  • al 13% dal 2020.

In seguito, l’articolo 5 del D.L. 148/2017 ha modificato le misure degli incrementi per gli anni 2018 e 2019, sicché in tali annualità l’aliquota del 10% salirà:

  • all’11,14% nel 2018 e
  • comunque, al 12% nel 2019.

Resta invece fermo il già previsto aumento dell’aliquota Iva ordinaria del 3% (dal 22% al 25%) a partire dal 2018. Tuttavia, viene previsto che la misura:

  • dapprima verrà innalzata al 25,4% nel 2019,
  • poi verrà ridotta al 24,9% nel 2020 e
  • successivamente sarà ancora aumentata al 25% dal 2021.

 

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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