L’applicazione dell’Iva nelle vendite a catena in ambito intra-UE

La giurisprudenza della Corte di giustizia si è pronunciata in numerose occasioni sul trattamento Iva delle cd. “vendite a catena”.

Nella sentenza di cui alla causa C-245/04 del 6 aprile 2006 (EMAG), è stato affermato che, quando due cessioni successive relative agli stessi beni, effettuate a titolo oneroso tra soggetti passivi che agiscono in quanto tali, danno luogo ad un’unica spedizione intracomunitaria o ad un unico trasporto intracomunitario dei beni, tale spedizione o tale trasporto può essere imputato ad una sola delle due cessioni, che sarà l’unica esentata. Questa conclusione vale indipendentemente da quale dei soggetti passivi – primo venditore, acquirente intermedio o secondo acquirente – possa disporre dei beni durante la spedizione o il trasporto.

Sotto il profilo territoriale, poiché l’unico movimento intracomunitario dei beni può essere imputato ad una sola delle due cessioni successive, viene affermato che, ai sensi dell’articolo 8, par. 1, lett. a), VI Direttiva CEE (ora articolo 32, comma 1, Direttiva n. 2006/112/CE), il luogo di tale cessione si considera situato nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni e che il luogo dell’altra cessione, non comportando una spedizione o un trasporto, si considera situato, ai sensi dell’articolo 8, par. 1, lett. b), VI Direttiva CEE (ora articolo 31 Direttiva n. 2006/112/CE), nel luogo in cui i beni si trovano al momento della cessione.

In conclusione, se la cessione che comporta una spedizione o un trasporto intracomunitario di beni, e che ha dunque come conseguenza un acquisto intracomunitario tassato nello Stato membro di arrivo dei beni, è la prima delle due cessioni successive, la seconda cessione si considera effettuata nel luogo dell’acquisto intracomunitario che l’ha preceduta, cioè nello Stato membro di destinazione. Al contrario, se la cessione che dà luogo alla spedizione o al trasporto intracomunitario di beni è la seconda delle due cessioni successive, la prima cessione, avvenuta per definizione prima della spedizione o del trasporto dei beni, si considera effettuata nello Stato membro di origine.

La successiva sentenza di cui alla causa C-430/09 del 16 dicembre 2010 (Euro Tyre) ha ulteriormente chiarito le modalità di applicazione dell’Iva nelle “vendite a catena”, stabilendo – in concreto – i criteri per individuare la cessione che riveste natura intracomunitaria, essendo ad essa attribuibile la spedizione o il trasporto intracomunitario dei beni.

Il caso si riferisce ad una cessione con clausola “franco fabbrica”, effettuata dal primo cedente nei confronti del cessionario di altro Stato membro che, a sua volta, rivende i beni al proprio cliente, anch’esso identificato nel medesimo Stato membro.

In via di estrema sintesi, il principio affermato è che, nella situazione esposta, nella quale il primo acquirente, avendo ottenuto il diritto di disporre del bene come un proprietario nel territorio dello Stato membro della prima cessione, manifesta l’intenzione di trasportare tale bene in altro Stato membro e, a tal fine, comunica il proprio numero di partita Iva attribuito da quest’ultimo Stato, il trasporto intracomunitario deve essere imputato alla prima cessione, a condizione che il diritto di disporre del bene come un proprietario sia stato trasferito al secondo acquirente nello Stato membro di destinazione.

Considerando il caso dei beni in partenza da un altro Stato membro, ove oggetto di una doppia cessione, vale a dire dal cedente comunitario al soggetto intermedio italiano e da quest’ultimo al suo cliente, anch’esso soggetto Iva nazionale, dalle pronunce richiamate si desume che, se il trasporto a destinazione dell’Italia è curato dal primo cedente o dal soggetto intermedio:

  • la prima cessione è intracomunitaria, per cui va assoggettata a Iva dal soggetto intermedio con la procedura di integrazione;
  • la seconda cessione è interna all’Italia, per cui va anch’essa assoggettata a Iva dal soggetto intermedio, con addebito dell’imposta in fattura.

A completamento dell’analisi del regime impositivo applicabile alle vendite “a catena”, con la sentenza relativa alla causa C-628/16 del 21 febbraio 2018 (Kreuzmayr) è stata presa in considerazione l’ipotesi in cui il trasporto nello Stato membro di destinazione sia curato dal cliente finale. In tale situazione, i giudici dell’Unione hanno affermato che:

  • la prima cessione è interna allo Stato membro di partenza dei beni, per cui va assoggettata a Iva;
  • la seconda cessione assume carattere intracomunitario, sicché il soggetto intermedio, previamente identificato nello Stato membro di partenza dei beni, applica il regime di esenzione previsto per le cessioni intracomunitarie.

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