Credito Iva 2018: limiti e modalità di utilizzo in compensazione

Con l’approvazione del modello Iva 2019, avvenuta nel mese di gennaio, dallo scorso 1° febbraio e fino al 30 aprile 2019 è possibile presentare la dichiarazione relativa all’anno 2018.

La data di invio del modello potrebbe influenzare l’utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva ivi emergente. Ciò accade allorquando l’eccedenza positiva d’imposta che si intende utilizzare è di importo superiore a 5.000 euro. In tal caso, infatti, il credito Iva 2018 può essere utilizzato in compensazione orizzontale solo dopo che siano decorsi 10 giorni dalla presentazione del modello Iva 2019, previa apposizione del visto di conformità.

Pertanto, se la dichiarazione Iva relativa al 2018 fosse stata trasmessa già in data 1° febbraio 2019, l’utilizzo in compensazione dell’eccedenza a credito 2018 può essere effettuato dall’11 febbraio 2019.

Invece, non opera alcun vincolo quando il credito Iva 2018 è compensato per un importo non superiore a 5.000 euro. L’utilizzo orizzontale può avvenire fin dal 1° gennaio 2019, senza l’obbligo di apposizione del visto di conformità.

Inoltre, quando la compensazione è effettuata in modo verticale – Iva da Iva – non trova applicazione alcuna limitazione. A tal riguardo, però, va ricordato che la circolare 29/E/2010 ha precisato che “le compensazioni che non soggiacciono alle limitazioni … sono esclusivamente quelle utilizzate per il pagamento di un debito della medesima imposta, relativo ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito”. Sicché è impreciso affermare che tutte le compensazioni Iva da Iva sono verticali, poiché l’utilizzo del credito Iva del I° trimestre del 2019 per pagare il saldo Iva a debito del 2018 rappresenta una compensazione orizzontale.

Per quanto riguarda le modalità di versamento, la compensazione orizzontale deve necessariamente transitare dal modello F24 e, atteso che ci si sta riferendo a soggetti passivi Iva, la delega di pagamento va presentata utilizzando esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline), indipendentemente dall’importo del credito compensato.

La risoluzione 68/E/2017, all’allegato numero 2, riporta l’elenco dei codici tributo il cui utilizzo in compensazione necessita, per i soli titolari di partita Iva, dell’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. In particolare, nel documento viene precisato che se in sede di compilazione del modello F24, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”, è esposto il codice tributo “2002” [Ires – acconto seconda rata o acconto in unica soluzione] per euro 10.000 e in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati” sono esposti, ciascuno per euro 5.000, i codici tributo:

  • “2003” [Ires – saldo] e
  • “6099” [credito Iva – dichiarazione annuale],

il contribuente deve utilizzare Entratel o Fisconline. Ciò in quanto il pagamento dell’acconto Ires avviene, sebbene solo in parte, mediante una compensazione orizzontale, atteso l’utilizzo del credito annuale Iva.

Sempre in relazione alla compensazione orizzontale, occorre ricordare la possibilità dell’Agenza delle entrate di sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione dei modelli F24 relativi a compensazioni che presentano profili di rischio (provvedimento 28.8.2018), i quali possono derivare:

  • dalla tipologia del debito pagato;
  • dalla tipologia del credito compensato;
  • dalla coerenza dei dati presenti nella delega di pagamento;
  • dai dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque resi disponibili da altri enti pubblici, relativi al soggetto pagante;
  • da analoghe compensazioni precedentemente effettuate;
  • dalla presenza di debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 euro. Va infatti ricordato che, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010, la compensazione orizzontale di crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Infine, quando si effettua una compensazione orizzontale, anche relativa a un credito Iva, è sempre necessario rispettare il plafond annuale massimo fissato in misura pari a 700.000 euro.

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