Approvato il nuovo modello TR per i crediti Iva trimestrali chiesti a rimborso o utilizzati in compensazione

 

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 26 marzo 2014 n. 43436 ha approvato il nuovo modello IVA TR, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, che deve essere utilizzato a decorrere dalle richieste di rimborso o di comunicazione dell’utilizzo in compensazione “orizzontale” del credito IVA relativo al primo trimestre dell’anno 2014, da presentare entro il 30 aprile.

Il contenuto del modello è stato adeguato all’aumento dell’aliquota IVA ordinaria, passata dal 21% al 22% a partire dal 1° ottobre 2013. Le istruzioni, invece, tengono cono del nuovo limite annuo per la compensazione dei crediti nel modello F24, da quest’anno pari a 700.000,00 euro per effetto dell’art. 9, comma 2, del D.L. n. 35/2013.

Si ricorda che il credito IVA infrannuale può essere chiesto a rimborso esclusivamente (art. 38-bis, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972):

  • dai contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalle lett. a), b) ed e) del terzo comma dell’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972;
  • nonché dai soggetti che si trovano nelle condizioni previste dalle lett. c) e d) dello stesso art. 30, ma con alcune limitazioni rispetto alle ipotesi di rimborso annuale.

Nello specifico, il credito IVA trimestrale, se di importo superiore a 2.582,28 euro, può essere chiesto a rimborso, in tutto o in parte, dai soggetti che, nel periodo di riferimento:

  • hanno effettuato, esclusivamente o prevalentemente, operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle applicate sugli acquisti e sulle importazioni;
  • hanno effettuato operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972, nonché altre operazioni non imponibili ad esse assimilate e cessioni intracomunitarie di beni di cui agli artt. 41 e 58 del D.L. n. 331/1993, per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo;
  • si sono identificati direttamente in Italia, ai sensi dell’art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972, ovvero hanno nominato un rappresentante fiscale nello Stato, in quanto soggetti non residenti;
  • hanno effettuato acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
  • hanno effettuato, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, ovvero prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero operazioni bancarie, creditizie, finanziarie e assicurative nei confronti di soggetti stabiliti al di fuori dell’Unione europea o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dell’Unione europea.

In alternativa alla richiesta di rimborso, il credito IVA trimestrale, se d’importo superiore a 2.582,28 euro, può essere utilizzato, in tutto o in parte, in compensazione nel modello F24, purché ricorrano i presupposti previsti ai fini del rimborso infrannuale.

Se, tuttavia, il credito IVA che s’intende utilizzare in compensazione “orizzontale” è d’importo superiore a 5.000,00 euro annui:

  • la compensazione può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del Modello TR (art. 17, comma 1, del DLgs. n. 241/1997, come modificato dall’art. 10 del D.L. n. 78/2009);
  • ai fini della compensazione, vanno utilizzati esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (art. 37, comma 49-bis, del D.L. n. 223/2006, aggiunto dall’art. 10 del D.L. n. 78/2009).

Rispetto ai crediti IVA trimestrali non si applica, invece, la disciplina del visto di conformità o della sottoscrizione dell’organo di controllo, prevista esclusivamente per la compensazione dei crediti annuali di importo superiore a 15.000,00 euro (circolare dell’Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2010, n. 1, § 2.2).

 

 

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