La detrazione per i figli a carico dopo l’introduzione dell’Assegno unico e universale

In riferimento al periodo di imposta 2021, sono considerati a carico tutti i figli, compresi i figli naturali, adottivi, affidati e affiliati, indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.

In particolare, la detrazione spetta a condizione che i figli possiedano un reddito complessivo 2021, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Tale limite di reddito, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, è stato elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2019, a 4.000 euro.

La detrazione spettante, al singolo genitore o a entrambi i genitori, è pari a 950 euro per ciascun figlio.

Tale detrazione poi varia, oltre che a seconda del reddito del contribuente, anche in base alla indicazione di figli di età inferiore ai tre anni, alla presenza di disabilità, riconosciuta ai sensi dell’articolo 3 L. 104/1992, e al numero dei figli a carico.

La detrazione, ai sensi dell’articolo 12, comma 1 lett. c), del Tuir, “è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato”.

La detrazione per figli a carico non può quindi essere ripartita liberamente tra i genitori. Infatti, se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati:

  • in generale, deve essere ripartita nella misura del 50 per cento nei confronti di ciascun genitore;
  • in alternativa, i genitori possono decidere, di comune accordo, di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivamente più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

Nell’ipotesi, invece, di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta al genitore affidatario dei figli.

Nell’ipotesi, invece, di affidamento congiunto, la detrazione spetta nella misura del 50 per cento in capo a ciascun genitore.

Anche in questa ipotesi, così come in quella relativa ai genitori non legalmente ed effettivamente separati, i genitori possono decidere, di comune accordo, di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivamente più elevato.

Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.

Si evidenzia che il codice fiscale dei figli deve essere indicato, anche se non si fruisce delle relative detrazioni, che sono attribuite interamente all’altro genitore.

Le indicazioni cambieranno in relazione alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2022; infatti, a seguito dell’introduzione dell’Assegno unico e universale, le detrazioni per i figli di età inferiore a 21 anni verranno meno.

In linea con tale novità, è stata rivista anche la disposizione di cui all’articolo 12 Tuir, in vigore dal 1° marzo 2022, la quale prevede che la detrazione base di 950 euro spetta per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di età pari o superiore 21 anni.

Vale a dire che i limiti di reddito, pur rimanendo due, saranno così applicati:

  • dall’età di 21 anni ma non superiore a 24 anni, il limite di reddito da verificare sarà pari a 4.000 euro;
  • dai 24 anni, il limite di reddito da verificare sarà pari a 2.840,51 euro.

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