Crediti d’imposta ceduti o compensati: la sostitutiva del 26% e l’opzione retroattiva

L’art. 3 del D.Lgs. n. 148/2026 definisce il trattamento fiscale dei crediti d’imposta agevolativi acquistati dai professionisti sotto il valore nominale. Il differenziale positivo derivante dalla compensazione o dalla cessione non confluisce più nel reddito ordinario, ma è assoggettato a imposta sostitutiva del 26%, calcolata sul solo margine effettivo. La disciplina supera così le precedenti incertezze applicative, ripristinando una maggiore simmetria tra costo sostenuto e provento tassabile.

L’art. 3, D.Lgs. n. 148/2026 (c.d. Decreto Omnibus, in vigore dal 12 agosto 2026), chiude una delle questioni più controverse aperte dalla Riforma del reddito di lavoro autonomo: il trattamento fiscale dei crediti d’imposta agevolativi acquistati dai professionisti a un prezzo inferiore al valore nominale e poi utilizzati in compensazione o riceduti a terzi.

Fino al 2023, il differenziale positivo era considerato fiscalmente irrilevante, in quanto non riconducibile ad alcuna categoria reddituale e comunque estraneo all’attività professionale in senso stretto (in tal senso, la risposta a interpello n. 472/2023). Con la riscrittura dell’art. 54, TUIR, operata dal D.Lgs. n. 192/2024, e l’introduzione del principio di onnicomprensività, l’Agenzia delle Entrate ha invece ritenuto imponibile il provento a partire dai crediti acquistati dal 1° gennaio 2024 (risposte n. 171/2025, n. 6/2026 e n. 48/2026).

La ricostruzione dell’Agenzia era, però, doppiamente onerosa. Da un lato, per effetto del principio di cassa, si realizzava una scissione temporale tra la deduzione integrale del costo (nel periodo d’imposta del pagamento) e la tassazione del valore nominale (nei periodi d’imposta di progressivo utilizzo in compensazione tramite modello F24), con possibili disallineamenti pluriennali. Dall’altro, il differenziale confluiva nel reddito professionale ordinario, con applicazione dell’IRPEF progressiva, delle addizionali e, per gli studi associati, dell’IRAP. Restavano invece esclusi i crediti acquistati fino al 31 dicembre 2023, anche se compensati successivamente.

Il nuovo comma 3-quater dell’art. 54, TUIR, stabilisce che «i differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d’imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, compresi quelli relativi agli incentivi per gli interventi di cui all’articolo 121, comma 2, D.L. 34/2020, costituiscono reddito». Il perimetro oggettivo è quindi delimitato in negativo: sono irrilevanti i crediti che emergono dalla liquidazione delle imposte (i crediti “propri” del contribuente), mentre sono espressamente attratti i crediti agevolativi acquistati da terzi, ivi compresi quelli da bonus edilizi e Superbonus.

Il comma 3-quinquies assoggetta tali differenziali a imposta sostitutiva con la medesima aliquota prevista dall’art. 5, D.Lgs. n. 461/1997, quindi nella misura del 26%, da corrispondere mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Analoga disciplina è stata inserita, per esigenze di coordinamento, nei nuovi commi 6-bis e 6-ter dell’art. 56 del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al D.Lgs. n. 117/2026.

Il salto di qualità rispetto alla tesi dell’Agenzia sta nella determinazione della base imponibile. Oggetto di tassazione non è più il valore nominale utilizzato, ma il solo differenziale positivo; in caso di compensazione, il differenziale è determinato «con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo d’imposta». Viene così ripristinata la simmetria tra componente positiva e componente negativa, superando lo sfasamento temporale generato dal criterio di cassa.

Esempio: credito di valore nominale 100.000 euro acquistato per 90.000 euro (costo pari al 90% del nominale) e utilizzato in compensazione per 40.000 euro nel 2026. La quota di costo proporzionalmente riferibile è pari a 36.000 euro (90% di 40.000) e il differenziale imponibile è pari a 4.000 euro, con imposta sostitutiva di 1.040 euro. Nel caso di cessione del credito, il differenziale è dato dalla differenza tra il corrispettivo e il costo di acquisto.

Una precisazione di rilievo riguarda i crediti ricevuti quale corrispettivo della prestazione artistica o professionale: in tal caso l’imposta sostitutiva non si applica e il corrispettivo concorre alla formazione del reddito ordinario «per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d’imposta». Il compenso, quindi, viene tassato progressivamente in funzione dell’effettivo utilizzo del credito, con un criterio che sostituisce l’incasso “virtuale” del credito e che richiede un attento monitoraggio extracontabile degli utilizzi.

Le nuove regole si applicano ai crediti d’imposta acquistati a decorrere dal 12 agosto 2026. Gli esercenti arti e professioni che determinano il reddito ai sensi degli artt. 54 ss., TUIR, possono però applicare la disciplina ai crediti acquistati già a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024; se la dichiarazione è già stata presentata, l’opzione si esercita mediante dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322/1998, fermo restando che «non si dà luogo al rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate».

La valutazione di convenienza va effettuata caso per caso. L’opzione è tendenzialmente favorevole quando il credito è ancora in corso di utilizzo, perché consente di sostituire la tassazione progressiva del valore nominale con il prelievo del 26% sul solo differenziale, evitando i disallineamenti temporali della lettura di cassa. Il limite sta nell’assenza di rimborso: il beneficio si concretizza sui periodi d’imposta in cui residua un debito da rideterminare, mentre non è recuperabile l’imposta già versata in eccesso. Occorre, inoltre, considerare, in senso opposto, la perdita di rilevanza delle quote di costo già dedotte secondo il criterio precedente e l’effetto sull’IRAP degli studi associati, profilo sul quale la norma non contiene indicazioni espresse e che meriterebbe un chiarimento di prassi, così come la sorte dei crediti acquistati fino al 31 dicembre 2023, per i quali resta ferma l’irrilevanza affermata dalla risposta n. 6/2026.

Sul piano operativo, l’imposta sostitutiva segue i termini del saldo delle imposte sui redditi: sarà necessario attendere l’istituzione del relativo codice tributo e l’adeguamento dei modelli dichiarativi, mentre per le annualità pregresse l’esercizio dell’opzione passerà, in concreto, dalla presentazione dei Modelli Redditi integrativi.

Potrebbe interessarti anche...

Area fiscale

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Master in 4 videoconferenze sulla società semplice: profili civilistici, fiscalità diretta/indiretta, operazioni straordinarie e aspetti previdenziali/internazionali. A partire dal 9/09/2026

Master operativo sulle principali agevolazioni per le imprese (contributi, crediti d’imposta, finanziamenti) per investimenti in innovazione, digitalizzazione e beni strumentali. A partire dal 15/09/2026

Master operativo sulla fiscalità e gestione delle imprese agricole: regime fiscale, società agricole, tassazione redditi, IVA, agriturismo, operazioni straordinarie. A partire dal 10/09/2026

Torna in alto