Nel regime forfetario il quadro RS mantiene una funzione informativa, pur non incidendo sulla determinazione del reddito imponibile, calcolato tramite coefficiente di redditività. I costi e i compensi indicati servono a descrivere l’attività esercitata e possono alimentare l’analisi del rischio fiscale, soprattutto quando emergono incoerenze rispetto ai dati già disponibili all’Amministrazione.
Nel regime forfetario i costi sostenuti non riducono analiticamente il reddito imponibile, poiché la loro incidenza è già incorporata nel coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata. Fanno eccezione i contributi previdenziali obbligatori versati nell’anno, che sono deducibili dal reddito determinato forfetariamente prima dell’applicazione dell’imposta sostitutiva.
I costi, tuttavia, non scompaiono dalla dichiarazione. È qui che il quadro RS assume rilievo: i dati richiesti, pur non incidendo sulla determinazione dell’imposta sostitutiva, concorrono a descrivere l’attività esercitata e possono alimentare l’analisi del rischio fiscale. Un prospetto incompleto, vuoto o compilato in modo approssimativo non determina automaticamente l’emersione di un maggiore reddito, ma può generare anomalie informative e sollevare interrogativi che il contribuente avrebbe interesse a prevenire.
L’obbligo discende dall’art. 1, comma 73, Legge n. 190/2014. I contribuenti forfetari sono esclusi dagli Indici sintetici di affidabilità, ma devono fornire specifiche informazioni relative all’attività. L’art. 6-bis, D.L. n. 34/2019, ha previsto che le informazioni richieste siano individuate escludendo quelle già presenti nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate o destinate a esserle comunicate, dal contribuente o da altri soggetti, entro il termine di presentazione della dichiarazione. Il quadro RS conserva, dunque, una finalità conoscitiva, circoscritta alle informazioni che l’Amministrazione non acquisisce altrimenti.
Nel Modello Redditi PF 2026 le informazioni richieste ai contribuenti forfetari devono essere distinte in base alla loro funzione e alla natura dell’attività esercitata. I righi RS371-RS373 accolgono i dati relativi ai redditi corrisposti a terzi per i quali, in applicazione del regime forfetario, non è stata operata la ritenuta alla fonte. L’obbligo informativo ricorre indipendentemente dalla ragione per la quale la ritenuta non è stata operata e, quindi, anche quando il percipiente applica a sua volta il regime forfetario.
Per gli esercenti attività d’impresa, nel rigo RS375 deve essere indicato il numero complessivo dei mezzi di trasporto o dei veicoli posseduti o detenuti, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento dell’attività alla chiusura del periodo d’imposta. Il rigo RS376 accoglie i costi per materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, compresi gli oneri accessori direttamente imputabili, le lavorazioni eseguite da terzi e i servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi. Nel rigo RS377 confluiscono i costi per il godimento di beni di terzi, quali canoni di locazione, leasing, noleggio, affitto d’azienda e royalties, mentre nel rigo RS378 devono essere indicate le spese sostenute per l’acquisto di carburante per autotrazione.
Gli esercenti arti e professioni devono invece riportare nel rigo RS381 le spese sostenute nell’anno per servizi telefonici, compresi quelli accessori, consumi di energia elettrica, carburanti, lubrificanti e prodotti analoghi utilizzati per la trazione degli autoveicoli. Se il contribuente non ha sostenuto spese riconducibili alle categorie espressamente richieste, i relativi righi non devono essere compilati: il modello non prevede una specifica casella da barrare per dichiararne l’assenza.

La circolare n. 10/E/2016 ha chiarito che i costi vanno indicati quando il contribuente ha ricevuto la relativa documentazione fiscale. La circolare n. 24/E/2016 ha precisato che beni e servizi impiegati promiscuamente nell’attività e nella sfera personale sono rappresentati al 50%. Secondo i chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate, nei righi relativi ai costi e ai consumi l’importo deve essere indicato comprensivo dell’IVA indetraibile. Nei righi RS371-RS373 deve essere indicato l’ammontare del reddito corrisposto, escludendo l’IVA e il contributo integrativo dovuto alle Casse professionali, in quanto privo di natura reddituale. Deve invece essere compresa l’eventuale rivalsa INPS del 4%, che costituisce parte integrante del compenso.
In assenza di una sanzione speciale, l’omessa o inesatta indicazione degli elementi richiesti per il compimento dei controlli è riconducibile, in linea generale, all’art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, che prevede una sanzione da 250 a 2.000 euro. La violazione può essere regolarizzata mediante dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso, ricorrendone le condizioni.
Il profilo più delicato emerge quando l’attività dichiarata sembra incompatibile con l’assenza di acquisti. L’informazione mancante assume rilievo quando contrasta con i dati documentali già disponibili. È il caso dell’Avvocato in regime forfettario che, pur disponendo di fatture intestate per telefonia ed energia elettrica relative allo studio, non riporta alcun consumo nel rigo RS381, oppure dell’elettricista che omette nel rigo RS376 gli acquisti documentati di cavi, componenti e altro materiale impiegato negli interventi. La difformità può orientare l’analisi del rischio, ma non dimostra, da sola, l’esistenza di acquisti irregolari o di ricavi non dichiarati.
Un’eventuale ricostruzione presuntiva del reddito non può esaurirsi nella mera assenza dei costi dichiarati, ma deve fondarsi su ulteriori elementi dotati dei requisiti richiesti dall’ordinamento. L’ufficio deve considerare la natura dell’attività, l’impiego di beni personali, le strutture messe a disposizione dal committente, i rimborsi e i costi sostenuti da altri soggetti. Un consulente che lavora da remoto con strumenti già posseduti non è comparabile con un’impresa manifatturiera. La normalità economica non è un modello uguale per tutti.
Il quadro RS evidenzia il paradosso del regime forfetario. Il contribuente è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili, ma deve conservare la documentazione e ricostruire specifiche informazioni relative all’attività. I dati non incidono sulla determinazione del reddito, calcolato mediante il coefficiente di redditività, ma sono utilizzati dall’Amministrazione finanziaria per finalità conoscitive, statistiche e di controllo. La semplificazione, quindi, non elimina l’adempimento, ma trasferisce la complessità dalla contabilità alla raccolta selettiva dei dati.
La sola omissione o incoerenza del quadro RS non dimostra l’esistenza di ricavi non dichiarati, ma può costituire un elemento di selezione e orientare successivi approfondimenti istruttori. Resta però un punto di raccordo tra semplificazione contabile e conoscibilità dell’attività. Nel regime forfetario la contabilità si alleggerisce, ma la coerenza economica non viene meno. Quando i costi tacciono senza una ragione documentabile, è il controllo a cominciare a fare domande.
