La disciplina delle agroenergie distingue oggi tra fotovoltaico tradizionale a terra e agrivoltaico. Dal 2026, per gli impianti fotovoltaici a terra, l’energia eccedente i 260.000 kWh è tassata secondo le regole ordinarie del reddito d’impresa; per l’agrivoltaico, invece, resta possibile il regime forfetario, alle condizioni indicate dalla prassi. Ai fini IVA, il reverse charge opera solo se l’impianto è connesso funzionalmente e strutturalmente a un edificio.
Premessa
Negli ultimi 2 anni sia il Legislatore, che l’Amministrazione finanziaria, con diversi documenti di prassi, sono intervenuti più volte sulla disciplina delle agroenergie, modificando sia il regime tributario sia quello autorizzativo degli impianti alimentati da fonti rinnovabili installati in ambito agricolo, nonché la relativa modalità interpretativa. L’obiettivo perseguito è di favorire gli investimenti negli impianti agrivoltaici, ritenuti compatibili con la continuità dell’attività agricola, limitando invece la diffusione degli impianti fotovoltaici tradizionali a terra. Le modifiche normative interessano principalmente la tassazione ai fini delle imposte dirette e la connessa determinazione del reddito agrario, mentre con alcuni documenti di prassi l’Agenzia ha dato importanti precisazioni sia in ordine all’estensione all’agrivoltaico della disciplina del fotovoltaico, sia relativamente all’applicazione dell’IVA.
Le modifiche al sistema delle imposte dirette per gli impianti fotovoltaici
Il Decreto Agricoltura (D.L. n. 63/2024, convertito in Legge n. 101/2024) all’art. 5, comma 2-ter, con l’aggiunta di una apposita disposizione alla Legge finanziaria 2006 (comma 423-bis, Legge n. 266/2005) , ha espressamente stabilito che la produzione di energia da impianti fotovoltaici con moduli a terra, per la parte eccedente il limite di agrarietà ( 260.000 KWH), genera un reddito di impresa tassato secondo le regole ordinarie.
La disposizione si applica agli impianti i cui lavori di installazione si sono completati dopo il 31 dicembre 2025; a questo scopo farà fede la registrazione come “impianto realizzato” nel sistema GAUDÌ, il sistema di Gestione Anagrafica Unica degli Impianti di produzione di Terna.
Centrale diventa, pertanto, la verifica da effettuarsi circa la data di registrazione dell’impianto fotovoltaico, elemento da cui dipende il regime di tassazione e soprattutto la modalità di determinazione del reddito, ossia se ordinario o con ricorso al regime forfetario.
Ai fini delle imposte dirette, sarà dunque necessario fare un distinguo tra gli impianti fotovoltaici a terra registrati entro il 31 dicembre 2025 e quelli registrati successivamente a tale data.
Per gli impianti fotovoltaici già in funzione entro il 31 dicembre 2025, il regime fiscale resta definitivamente acquisito: in particolare, continua ad applicarsi il regime previsto dall’art. 1, comma 423, Legge n. 266/2005, secondo cui la produzione fino a 260.000 kWh costituisce attività connessa produttiva di reddito agrario, mentre l’energia ceduta oltre tale limite viene tassata forfetariamente assumendo come reddito imponibile il 25% dei corrispettivi percepiti.
Per gli impianti registrati dal 1° gennaio 2026, invece, il Legislatore modifica radicalmente il sistema in relazione alle produzioni eccedenti. Infatti, mentre la produzione fino a 260.000 kWh resta produttiva di reddito agrario in quanto attività connessa, il reddito conseguito dalla vendita di energia eccedente non può più essere determinato forfetariamente, ma deve essere determinato analiticamente secondo le ordinarie regole del reddito d’impresa. Ciò comporterà l’applicazione delle ordinarie regole del TUIR, con totale contabilizzazione dei costi e, tra l’altro, deducibilità delle quote di ammortamento.
Quando si ha un impianto agrivoltaico e il regime relativo
La normativa distingue oggi chiaramente tra impianti fotovoltaici tradizionali, con un progressivo ridimensionamento delle agevolazioni fiscali, e l’agrivoltaico. Gli elementi che caratterizzano i sistemi agrivoltaici sono volti ad assicurare la prosecuzione dell’attività agricola, la continuità delle coltivazioni, e il mantenimento di una produzione agricola almeno pari all’80% della PLV precedente, con la evidente finalità di evitare il consumo irreversibile di suolo agricolo.
Ai fini della tassazione delle imposte sui redditi, con la risposta a interpello n. 61/2025, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la produzione di energia da impianti agrivoltaici non può essere considerata automaticamente attività connessa produttiva di reddito agrario, ma essendo assimilabile, sotto il profilo fiscale, a quella derivante da impianti fotovoltaici, trovano applicazione le medesime disposizioni già previste per questi ultimi.
Di conseguenza, la produzione e la cessione di energia elettrica da impianti agrivoltaici sono considerate attività connesse produttive di reddito agrario limitatamente ai primi 260.000 kWh di energia prodotti annualmente.
Per la quota di produzione eccedente tale soglia, il richiamato documento di prassi ha chiaramente esplicitato che l’attività agrivoltaica può beneficiare del regime di tassazione forfetaria previsto dall’art. 1, comma 423, Legge n. 266/2005, precisando, in particolare, che, a tal fine, deve risultare soddisfatto almeno uno dei requisiti richiesti dalla normativa (cfr. circolare n. 32/E/2009):
- integrazione architettonica dell’impianto su strutture aziendali esistenti;
- prevalenza del volume d’affari derivante dall’attività agricola rispetto alla produzione energetica;
- possesso di un ettaro di terreno per ogni 10 kW di potenza installata, fino a un massimo di 1 MW per azienda.
L’aspetto interessante della risposta a interpello n. 61/2025è che richiama espressamente la tassazione forfettaria del comma 423 dell’art. 1, Legge n. 266/2005, non citando affatto il nuovo comma 423-bis che, invece, aveva introdotto la tassazione ordinaria per gli impianti fotovoltaici a terra con produzioni eccedenti.
In sintesi, dunque, stante l’entrata in vigore del nuovo regime a partire dal 2026, vi è tale importante distinzione nella produzione di energia per la parte eccedente i 260.000 KWH:
- se proviene da un impianto agrivoltaico, è possibile ancora beneficiare di un sistema di tassazione forfettizzato, stante il rinvio dell’interpello n. 61/2025 al comma 423 della Legge n. 266/2005;
- laddove, invece, si tratti di energia da impianti fotovoltaici tradizionali, la tassazione è soggetta alle ordinarie regole del reddito di impresa come espressamente previsto dal comma 423 bis della medesima Legge n. 266/2005.
Ciò posto e assodato, rimane in ogni caso auspicabile un ulteriore intervento ministeriale o interpretativo che vada a innovare le precisazioni dell’interpello n. 61/2025, soprattutto per tener conto dell’elevato sviluppo tecnologico degli impianti agrivoltaici, in modo che si possano in particolare ampliare i requisiti necessari per beneficiare del sistema di tassazione forfettizzata, che invero sono ancora fondati sui parametri individuati per la produzione di energia da impianti fotovoltaici certamente meno performanti degli attuali.
Il trattamento IVA
Per quanto riguarda, invece, il trattamento IVA per l’ installazione di un impianto agrivoltaico con la risposta n. 156/2025, l’Amministrazione finanziaria ha evidenziato che il reverse charge (art. 17, comma 6, lett.a-ter), D.P.R. n. 633/1972) non è la regola, ma torna applicabile esclusivamente quando l’apparato è connesso funzionalmente e strutturalmente con un edificio, altrimenti il regime IVA è quello ordinario, lasciando quindi al contribuente l’onere di verificare se le caratteristiche del proprio impianto soddisfano tale criterio.
