L’art. 2, D.Lgs. n. 148/2026 inasprisce il calcolo del fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Il beneficio convenzionale aumenta del 50% dopo il quinto anno successivo alla prima immatricolazione e del 5% in presenza di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati dal lavoratore. Le nuove maggiorazioni incidono anche sui veicoli rientranti nei regimi transitori, rendendo più rilevante la gestione fiscale del parco auto aziendale.
Con l’art. 2, D.Lgs. 148/2026 (in vigore dal 12 agosto), il Legislatore interviene nuovamente sulla disciplina delle auto in uso promiscuo al dipendente, apportando una nuova stretta, inasprendo le regole di calcolo del fringe benefit.
L’uso promiscuo al dipendente: la disciplina
Le vetture concesse in uso promiscuo a un dipendente per la maggior parte del periodo d’’imposta conferiscono al datore di lavoro alcuni vantaggi fiscali:
- ai sensi della lett. b-bis) dell’art. 164, comma 1, TUIR, rispetto all’ordinaria vettura aziendale, è assicurata una maggiore misura di deduzione dei costi connessi a tale auto, pari al 70%, in luogo del “tradizionale” 20% dalla precedente lett. b);
- il costo del veicolo è interamente rilevante e quindi gli ammortamenti, i canoni di leasing ovvero i canoni di noleggio possono essere dedotti (nella misura del 70%) in relazione all’intero costo sostenuto per la vettura;
- qualora venga praticato un corrispettivo al dipendente per l’utilizzo personale della vettura sul quale risulta assolta imposta, la detrazione dell’IVA, relativa al costo di acquisto e alle spese di gestione, è integrale.
La concessione al dipendente della vettura comporta, in capo a questo, una conseguenza fiscale: egli sarà infatti colpito da un compenso in natura tassabile, determinato in maniera convenzionale ai sensi dell’art. 51, comma 4, TUIR.
La misura del benefit è variata nel corso del tempo.
Il calcolo del benefit
Qualora la concessione sia avvenuta a partire dal 1° gennaio 2025 (si tratta della previsione introdotta dal. comma 48 dell’art. 1, Legge n. 207/2024, Legge di bilancio per il 2025), per veicoli di nuova immatricolazione, la misura del benefit varia in ragione dell’alimentazione del veicolo:
- 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, per la generalità dei veicoli, mentre
- tale percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica,
- ovvero al 20% per gli ibridi plug-in.
Detto benefit teorico viene ridotto dell’importo che risulta (eventualmente) corrisposto dal dipendente al datore di lavoro a fronte della facoltà di utilizzo privato del veicolo.
Successivamente con l’art. 6, comma 2-bis, D.L. n. 19/2025, è stato introdotto il comma 48-bis che prevede una specifica disciplina transitoria, stabilendo due deroghe all’applicazione della nuova disciplina.
Continuano a determinare il fringe benefit sulla base delle regole previgenti (ossia in base alla produzione di CO2 della vettura):
- i veicoli concessi (ed evidentemente anche immatricolati) nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024;
- i veicoli ordinati entro la fine del 2024 e concessi al dipendente nel corso del 2025.
Come evidenziato nella circolare n. 10/E/2025, al di fuori delle ipotesi richiamate, per cui vale la disciplina transitoria, la quantificazione del benefit derivante dall’uso promiscuo di veicoli aziendali segue il criterio del valore normale. Sul punto viene richiamata la risoluzione n. 46/E/2020 (emanata in occasione della precedente modifica normativa) nella quale si afferma che in tal caso il benefit deve essere determinato in maniera analitica, per la sola parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo, scorporando quindi dal suo valore normale l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro.
Le recenti modifiche alla determinazione del benefit
All’interno di questo quadro normativo, nel corso di questa estate è intervenuto il Decreto Omnibus: con l’art. 2, D.Lgs. 148/2026, è stata corretta la disciplina volta a regolare il calcolo del fringe benefit in capo al dipendente che utilizza la vettura promiscuamente.
Il primo intervento è finalizzato a rimodulare il benefit sulla base dell’anzianità della vettura: «I valori determinati ai sensi del primo e del secondo periodo sono incrementati del 50 per cento dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione».
L’aggravio non è di poco conto e obbliga datori di lavoro e dipendenti a considerare con attenzione la possibilità di sostituire più frequentemente i veicoli.
Da notare che la verifica del termine da cui conteggiare il periodo di osservazione decorre dall’immatricolazione e non dalla concessione della vettura al dipendente; peraltro, va notato, se anche vi fossero delle riassegnazioni del veicolo, visto che l’elemento centrale da considerare non è la concessione ma l’immatricolazione, comunque continuerebbe a scorrere il tempo che porterà all’incremento del benefit.
Peraltro, a norma del comma 3 dell’art. 2, D.Lgs. n. 148/2026, il citato aggravio opera anche per i veicoli per i quali si applica la disciplina transitoria del richiamato comma 48-bis.
La medesima disposizione interviene anche su un altro aspetto, correlato a quello trattato: «In presenza di accessori o di allestimenti non valorizzati nelle tabelle di cui al primo periodo e non direttamente acquistati dal lavoratore, il valore, determinato a norma dei periodi primo, secondo e terzo, è incrementato del 5 per cento».
Quindi, d’ora in avanti, non basterà più far riferimento alle tabelle ACI, ma occorrerà valutare quanti e quali optional sono installati sul veicolo, perché in questo caso occorrerà apportare uno specifico incremento al benefit tassabile. Ovviamente, non vi sarà alcun incremento se l’optional è stato pagato dal lavoratore.
Come previsto dal comma 4 dell’art. 2, D.Lgs. n. 148/2026, dal 2026 la maggiorazione per gli optional installati sul veicolo si applica anche con riferimento alle vetture che applicano il regime transitorio di cui si è detto in precedenza (che continuano a determina il benefit sulla base della CO2 prodotta).
Infine, il comma 5 stabilisce che le nuove misure trovano applicazione anche per le vetture concesse dal 2025 che non applicano la disciplina transitoria di cui al richiamato comma 48-bis (ossia quelli immatricolati e concessi dal 2025, che seguono le nuove regole legate all’alimentazione del veicolo).
