Detrazioni per interventi edilizi: ultimi chiarimenti delle Entrate

Nella recente circolare 8/E/2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito numerosi e interessanti chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata.

In particolare in tema di detrazioni per l’edilizia, il risparmio energetico e il bonus arredi sono state affrontate alcune questioni comuni, quali la possibilità di beneficiare delle relative detrazioni:

  • anche in presenza di un bonifico che non permetta la corretta applicazione della ritenuta prevista dal D.L. 78/2010;
  • per i conviventi di fatto per le spese sostenute su un immobile del quale non si dispone di un titolo di possesso qualificato.

Bonifico utilizzato per il pagamento degli interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico

Nella circolare 43/E/2016 l’Agenzia delle Entrate, superando l’interpretazione fornita in precedenti documenti di prassi (risoluzione 55/E/2012) ha chiarito che le detrazioni per lavori di ristrutturazione o di riqualificazione spettano anche nell’ipotesi in cui il bonifico bancario utilizzato per effettuare il pagamento dei lavori sia stato compilato in modo tale da non consentire alle banche e a Poste italiane di adempiere correttamente all’obbligo di applicazione della ritenuta prevista dall’articolo 25 del D.L. 78/2010. In tal caso è necessario che il beneficiario dell’accredito attesti con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di:

  • aver ricevuto le somme;
  • averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito.

Tale documentazione deve essere esibita dal contribuente che intende avvalersi della detrazione al professionista abilitato o al CAF in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell’Amministrazione finanziaria.

Nella circolare AdE 8/E/2017 viene prima di tutto chiarito che il pagamento delle spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica di edifici deve essere assoggettato come regola generale all’applicazione della ritenuta di cui all’articolo 25 del D.L. 78/2010. In secondo luogo viene ribadito che nei casi di non completa compilazione del bonifico, tali da pregiudicare il rispetto dell’obbligo di operare la ritenuta, la spettanza del beneficio fiscale resta ferma laddove avvenga la ripetizione del pagamento con bonifico corretto, come peraltro indicato nella già citata risoluzione 55/E/2012.

Solo nel caso in cui non fosse possibile la ripetizione del pagamento, e il mancato assoggettamento a ritenuta dei compensi corrisposti sia dovuto a situazioni “peculiari” (quali l’errata compilazione del bonifico), la circolare chiarisce che è possibile comunque fruire del beneficio fiscale qualora risulti soddisfatta la “finalità delle relative norme agevolative tese alla corretta tassazione del reddito nei casi di esecuzione di opere di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica”.

Pertanto le modalità di fruizione dell’agevolazione prevedono:

  • in via ordinaria l’effettuazione del pagamento mediante bonifico specifico (cosiddetto bonifico “parlante”);
  • in via subordinata e solo nei casi in cui vi sia stata, per errore, una anomalia nella compilazione del bonifico, è possibile non decadere dal beneficio fiscale solo a condizione che l’impresa attesti con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che i corrispettivi accreditati in suo favore sono stati inclusi nella contabilità ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito d’impresa.

Conviventi di fatto

Con la risoluzione 64/E/2016 l’Agenzia delle Entrate, in applicazione della L. 76/2016 che ha esteso alcuni diritti spettanti ai coniugi anche ai conviventi di fatto, ha riconosciuto anche al componente di una “convivenza di fatto”, non possessore e non detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori, la possibilità di beneficiare delle detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio (e delle detrazioni sul risparmio energetico e per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici) per le spese sostenute sull’ immobile di proprietà del convivente, alla stregua di quanto previsto per i familiari conviventi.

Nella circolare 8/E/2017 viene precisato l’ambito temporale di tale riconoscimento: secondo l’Agenzia, infatti, nella citata risoluzione 64/E/2016 viene preso atto di una mutata condizione giuridica intervenuta nell’ordinamento dal 2016, con l’emanazione della L. 76/2016, ma, nonostante tale Legge sia entrata in vigore il 5 giugno 2016, per effetto del principio della unitarietà del periodo d’imposta, l’orientamento espresso con la risoluzione 64/E/2016 può trovare applicazione per le spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2016.

Pertanto il convivente di una coppia di fatto non possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori potrà beneficiare delle detrazioni in esame sulle spese effettivamente sostenute dal 1 gennaio 2016, per le spese sostenute precedentemente, invece la detrazione non sarà applicabile.

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