Web tax

L’imposta sulle transazioni digitali è disciplinata dalla Legge 205/2017, fatta pari al 3% sui corrispettivi delle “prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici”. L’imposta si applicherà dal 2019.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Altre imposte”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza l’applicazione dell’imposta secondo quanto previsto dall’art. 1, co.1011 e ss. della L. 205/2017.

È necessario precisare che la web tax non è una tassa come erroneamente si potrebbe pensare bensì un’imposta, lo conferma il dettato normativo del comma 1011 definendola “imposta sulle transazioni digitali”.

La web tax è dovuta solo se la transazione è effettuata nei confronti:

  • di soggetti residenti nel territorio dello stato individuati all’articolo 23 comma 1 del D.P.R. 600/1973 (i sostituti d’impostatra cui imprenditori individuali, società di persone e di capitali, enti commerciali e non commerciali ecc.);
  • di una stabile organizzazionedi un soggetto non residente.

La norma prevede espressamente che non sono soggette alla web tax le prestazioni effettuate nei confronti:

L’imposta in questione è dovuta in relazione ai servizi prestati tramite mezzi elettronici, in questo senso “si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione“. Tuttavia, per l’individuazione delle prestazioni occorrerà attendere il D.M. attuativo della disciplina.

La Web tax verrà applicata in misura al 3% sul valore della singola transazione. Tale valore è dato dal corrispettivo dovuto per le prestazioni al netto dell’Iva, prescindendo dal luogo di conclusione della transazione.

L’imposta viene prelevata, all’atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo il caso in cui i soggetti che effettuano la prestazione indichino nella fattura relativa alla prestazione, o in altro documento idoneo da inviare contestualmente alla fattura di non superare i limiti di transazioni delle 3.000 unità. I medesimi committenti versano l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo, ai sensi del comma 1014 dell’articolo 1 L. 205/2017.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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