Riconoscimento del credito d’imposta per riacquisto “prima casa”

Il contribuente che, dopo aver trasferito l’immobile acquisito con le agevolazioni “prima casa”, riacquisti un altro immobile di abitazione, avente i requisiti per fruire delle agevolazioni medesime, ha diritto ad un credito d’imposta.

In particolare, ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, L. 448/1998, “Ai contribuenti che provvedono ad acquistare, a qualsiasi titolo, entro un anno dall’alienazione dell’immobile per il quale si è fruito dell’aliquota agevolata prevista ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un’altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis dell’articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è attribuito un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato”.

Ne deriva che il credito d’imposta spetti alle seguenti condizioni:

  • il contribuente deve aver già fruito delle agevolazioni “prima casa” in relazione ad un immobile pre-acquistato;
  • l’immobile pre-acquistato con le agevolazioni “prima casa” deve essere stato ceduto;
  • il contribuente deve acquistare un nuovo immobile, non di lusso (ossia non rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), da adibire a “prima casa” entro un anno dall’alienazione dell’immobile pre-acquistato;
  • devono essere presenti le condizioni previste dalla nota II-bis), dell’articolo 1, Parte Prima della Tariffa, allegata al D.P.R. 131/1986.

L’importo del credito d’imposta spettante, verificate le condizioni elencate dal legislatore, è pari al minor importo tra l’imposta di registro, o l’Iva corrisposta, relativamente all’acquisto dell’abitazione preposseduta, e l’imposta di registro, o l’Iva corrisposta, relativamente al nuovo acquisto.

Il credito d’imposta può essere utilizzato:

  • in diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto;
  • in diminuzione delle imposte dovute su atti successivi alla data di acquisizione del credito (importo intero);
  • in diminuzione all’imposta sui redditi dovuta in base alla prima dichiarazione successivamente presentata;
  • in compensazione con altri tributi e contributi.

Così, ponendo l’ipotesi di un’imposta di registro versata pari a 1.000,00 euro, a fronte di un acquisto di “prima casa” effettuato in data 30 novembre 2018, il contribuente, in seguito al riacquisto di “prima casa” avvenuto in data 31 ottobre 2019, con imposta di registro dovuta pari a 1.500,00 euro, ha diritto ad un credito d’imposta.

Tale credito d’imposta può essere portato direttamente in diminuzione dell’imposta di registro dovuta in seguito all’acquisto del 31 ottobre 2019; di conseguenza, l’imposta da versare è pari a 500,00 euro e nessuna indicazione deve essere effettuata all’interno del modello Redditi.

Diversamente, nelle ipotesi di diminuzione dell’Irpef dovuta o di compensazioni con altri tributi e contributi, il contribuente deve indicare il credito d’imposta all’interno del quadro CR, sezione II, del modello Redditi.

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