L’Investment Management Exemption (IME) rappresenta uno degli interventi più innovativi della recente fiscalità internazionale italiana, volto a rafforzare l’attrattività del Paese nei confronti degli investitori esteri attraverso un meccanismo di safe harbour in materia di stabile organizzazione. Il contributo esamina il quadro normativo e i presupposti applicativi del regime, soffermandosi sulle principali criticità interpretative e operative emerse in sede di prima applicazione, con particolare riguardo al coordinamento con la disciplina del transfer pricing e agli oneri documentali, proponendo infine possibili direttrici evolutive per un assetto più coerente ed efficace.
L’Investment Management Exemption (IME), introdotta con la Legge di bilancio 2023 per rafforzare l’attrattività dell’Italia nei confronti degli investitori esteri, rappresenta una delle novità più interessanti del recente panorama tributario nazionale. Dietro l’ambizione del Legislatore emergono, però, alcune specifiche aree di incertezza applicativa, che rischiano di limitarne concretamente l’efficacia operativa.
Di seguito, dopo una breve disamina della cornice normativa di riferimento, si intendono approfondire i principali nodi interpretativi emersi nei primi mesi di applicazione della disciplina, soffermandosi, in particolare, sui delicati rapporti con la normativa in materia di transfer pricing e sulle implicazioni derivanti dai richiami operati dalla prassi amministrativa. Come oltre evidenziato, infatti, emerge un quadro caratterizzato da possibili disallineamenti tra sostanza economica, obblighi documentali e adempimenti dichiarativi, con effetti tutt’altro che trascurabili per operatori e asset manager.
Partendo da tali rilevate criticità, verranno proposte alcune riflessioni sistematiche e possibili direttrici evolutive, interrogandosi su quali correttivi possano rendere il regime realmente competitivo, certo e coerente con le finalità per cui è stato concepito.
Introduzione: contesto normativo e finalità del regime IME
La Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) ha introdotto nel sistema fiscale italiano il regime noto come Investment Management Exemption. La disciplina, tecnicamente inserita attraverso l’aggiunta dei commi 7-ter, 7-quater e 7-quinquies all’art. 162, TUIR, mira a neutralizzare uno dei principali fattori di incertezza per gli investitori internazionali: il rischio che la presenza di un asset manager in Italia possa determinare la configurazione di una stabile organizzazione (“personal permanent establishment”) del veicolo di investimento non residente.
La ratio legis, come esplicitato nella Relazione illustrativa, è quella di «ridimensionare tale rischio» per rendere l’Italia una giurisdizione più competitiva per l’insediamento di management company e team di investimento, attraendo capitali e competenze qualificate. A tal fine, la norma istituisce una presunzione legale relativa di non configurabilità della stabile organizzazione, un safe harbour che opera al ricorrere di specifiche condizioni.
Quanto alla decorrenza del regime, è bene ricordare che, sebbene la norma primaria sia del 2022, la sua attuazione è avvenuta con il D.M. 22 febbraio 2024 e il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 28 febbraio 2024. Come chiarito dalla circolare n. 23/E/2024, la presunzione legale opera a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto ministeriale, e quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, dal 2024.
L’architettura del safe harbour: requisiti applicativi e di accesso al regime
Il regime IME si applica a una “struttura di investimento” che include il veicolo di investimento non residente e le sue società controllate (dirette e indirette), da un lato, e l’asset manager che opera in Italia, dall’altro. L’assenza di profilazione di quest’ultimo quale stabile organizzazione del primo è subordinata al rispetto di stringenti requisiti di indipendenza, tanto in capo al veicolo quanto relativi al gestore.
Requisiti del veicolo di investimento
Il comma 7-quater dell’art. 162, TUIR, stabilisce che il veicolo di investimento non residente e le sue controllate devono soddisfare 2 condizioni principali:
- residenza in Stati collaborativi: devono essere residenti o localizzati in uno Stato o territorio incluso nella c.d. white list di cui all’art. 11, comma 4, lett. c), D.Lgs. n. 239/1996, che garantisce un adeguato scambio di informazioni;
- requisiti di indipendenza: il veicolo deve rispettare specifici requisiti di indipendenza, la cui definizione è demandata al Decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tali requisiti mirano a garantire che il veicolo non sia uno schermo fittizio, ma un’entità con una propria sostanza economica e decisionale.
Requisiti dell’asset manager
L’indipendenza dell’asset manager, che può essere un soggetto residente o una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente, è un pilastro del regime. Le condizioni previste sono le seguenti:
- incompatibilità delle cariche: il soggetto che opera in Italia (e i suoi rappresentanti) non deve ricoprire cariche negli organi di amministrazione e controllo del veicolo di investimento o delle sue controllate;
- limite alla partecipazione economica: la partecipazione del gestore (e dei soggetti del suo gruppo) ai risultati economici del veicolo non deve essere superiore al 25%;
- remunerazione a valore di mercato: il gestore deve ricevere, per l’attività svolta in Italia, una remunerazione conforme al principio di libera concorrenza (arm’s length), supportata da idonea documentazione sui prezzi di trasferimento.
È proprio quest’ultimo punto su cui, come si vedrà, alcuni dubbi operativi appaiono concentrarsi.
Il nesso indissolubile con il transfer pricing e l’onere documentale
Il requisito della remunerazione a valore di mercato lega indissolubilmente il regime IME alla disciplina del TP. La documentazione TP (Master File e Local File) non è un mero strumento accessorio, ma l’architrave probatoria su cui si fonda la dimostrazione dell’indipendenza economica del gestore italiano.
La circolare n. 23/E/2024 ha chiarito che l’Amministrazione finanziaria adotterà un processo di verifica bifasico: in prima battuta, valuterà l’idoneità della documentazione TP secondo i criteri ordinari (Provvedimento 23 novembre 2020) e, solo in caso di esito positivo, procederà quindi a verificare che la stessa documentazione contenga anche gli elementi informativi aggiuntivi richiesti specificamente ai fini IME (Provvedimento 28 febbraio 2024). Pertanto, la documentazione ordinariamente valida ai fini TP deve in questo contesto essere “rafforzata” con l’obiettivo di fornire prova non solo della congruità del prezzo, ma anche della sostanza dei requisiti di indipendenza.
Al riguardo, un punto di fondamentale importanza pratica, chiarito dalla prassi amministrativa, è che: «nell’ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria abbia espresso una valutazione positiva della documentazione esibita da parte del contribuente circa l’idoneità ai fini dell’applicazione della disciplina IME, l’eventuale rettifica del valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento non determinerà il venir meno del safe harbour, così come della penalty protection».
Questo significa che, una volta accertata l’idoneità della documentazione ai fini IME, il safe harbour è garantito anche qualora l’Agenzia proceda a una rettifica del quantum della remunerazione, ferma restando l’applicazione della penalty protection se la documentazione è idonea anche ai fini TP ordinari.
Aspetti critici e dubbi irrisolti che minano alla piena efficacia dello strumento
Come osservato in premessa, l’architettura del regime IME, sebbene lodevole nelle intenzioni, presenta aree di criticità e di incertezza applicativa capaci di minarne efficacia e attrattività. L’analisi di tali profili, emersi dal confronto tra la norma primaria, i Decreti attuativi e la prassi amministrativa, rivela un quadro complesso e forse ancora acerbo, in cui il contribuente è chiamato a un esercizio di compliance particolarmente oneroso e non esente da rischi.
Tali problematiche sono essenzialmente riconducibili a un unico comune denominatore, vale a dire l’assenza di un quadro di regole operative dettagliato e specifico per il regime IME. Per come si presenta oggi il sistema, infatti, lo stesso pare fare ampio richiamo alle disposizioni applicative proprie di altri contesti che, pur attigui sotto il profilo della fiscalità internazionale e della disciplina delle operazioni transfrontaliere tra soggetti appartenenti a diverse giurisdizioni fiscali, appaiono tuttavia costruiti per fattispecie caratterizzate da presupposti soggettivi, finalità antielusive e meccanismi applicativi propri, non pienamente sovrapponibili a quelli che caratterizzano il regime IME, il quale risponde a logiche e obiettivi autonomi.
In proposito, le principali criticità possono essere ricondotte a 3 macro-temi interconnessi: l’assenza di un regime dichiarativo specifico, il cortocircuito formale generato dal richiamo alla disciplina del transfer pricing in contesti di “non correlazione” tra le parti e, infine, l’ostacolo sostanziale legato alla predisposizione della documentazione in tali circostanze.
L’assenza di un regime dichiarativo specifico e il conseguente deficit di certezza
Una prima e fondamentale criticità risiede nella natura stessa del regime IME, configurato come una condizione “di fatto” piuttosto che come un’opzione esercitabile formalmente. A differenza di altri istituti premiali del sistema fiscale, come il regime di penalty protection in materia di prezzi di trasferimento o la gestione delle asimmetrie da ibridi fiscali, per l’IME non è previsto alcun adempimento dichiarativo specifico. Il contribuente (l’asset manager italiano) non dispone di un campo, un rigo o un quadro della dichiarazione dei redditi per comunicare all’Amministrazione finanziaria la sussistenza dei requisiti e la volontà di avvalersi del safe harbour.
Questa assenza crea un vuoto di certezza giuridica. Il contribuente, pur avendo posto in essere tutti i comportamenti sostanziali richiesti dalla norma (indipendenza, remunerazione a valore di mercato, ecc.), rimane in un “limbo” fino a un’eventuale verifica fiscale, in cui viene messo di fronte alla “prova dei fatti” e può misurare la tenuta del proprio impianto probatorio.
Egli non può cristallizzare la propria posizione né beneficiare di quella trasparenza proattiva che caratterizza il rapporto tra Fisco e contribuente in altri ambiti. L’Amministrazione finanziaria, a sua volta, viene a conoscenza della scelta del contribuente solo ex post, in sede di controllo, con un inevitabile aggravio dell’attività istruttoria e un potenziale aumento del contenzioso. Questa impostazione mina l’efficacia dello strumento, poiché l’incertezza è uno dei principali fattori deterrenti per gli investitori internazionali che il regime si prefiggeva di attrarre.
Il cortocircuito normativo: l’applicazione della disciplina TP a parti non correlate e l’incertezza sui relativi adempimenti formali
Il secondo nodo problematico, strettamente legato al primo, emerge dal richiamo integrale alla disciplina dei prezzi di trasferimento. L’art. 162, comma 7-quater, lett. d), TUIR, richiede che la remunerazione dell’asset manager sia supportata dall’idonea documentazione sui prezzi di trasferimento. Come già osservato, la circolare n. 23/E/2024 ha ulteriormente precisato che, ai fini della disciplina IME, devono ritenersi applicabili le disposizioni contenute nella normativa TP e nel Provvedimento 23 novembre 2020 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, aggiungendo, inoltre, che l’Amministrazione finanziaria seguirà un percorso di verifica bifasico: dapprima l’idoneità della documentazione TP secondo i criteri ordinari, e solo successivamente la presenza degli ulteriori elementi informativi richiesti specificamente per l’IME.
Questo rinvio, tuttavia, genera un evidente cortocircuito normativo e operativo nei frequenti casi in cui l’asset manager italiano e il veicolo di investimento estero non siano, nella sostanza, parti correlate ai sensi dell’art. 110, comma 7, TUIR, pur intrattenendo rapporti contrattuali rilevanti ai fini dell’attività di gestione. La disciplina del transfer pricing, per sua natura, è infatti costruita per regolare transazioni infragruppo; il suo trapianto nel contesto IME, ove la correlazione può anche mancare del tutto, rischia quindi di produrre effetti disallineati rispetto alla realtà economico-giuridica sottostante.
Il problema non si esaurisce sul piano concettuale, ma investe direttamente il piano dichiarativo e documentale. Il Provvedimento 23 novembre 2020, richiamato dalla circolare, prevede infatti specifici adempimenti formali ai fini della penalty protection TP, tra cui, in particolare, l’apposizione della firma digitale e della marca temporale entro il termine di presentazione della dichiarazione, nonché l’indicazione del possesso della documentazione mediante apposito flag dichiarativo. E proprio qui si manifesta la principale area di incertezza: non è affatto chiaro se, nel contesto IME, tali requisiti formali debbano considerarsi integralmente trasposti anche quando il rapporto tra le parti non integri, in senso proprio, una relazione di controllo o di collegamento rilevante per il transfer pricing.
Si pone, così, un dilemma applicativo di non agevole soluzione. Da un lato, se l’operatore compila la sezione TP della dichiarazione, e in particolare i campi del quadro RS dedicati alla documentazione sui prezzi di trasferimento, finisce per rappresentare come “correlato” un rapporto che correlato non è, fornendo un’informativa almeno potenzialmente incoerente con la realtà dei fatti e, per certi versi, persino confliggente con il presupposto sostanziale dell’IME, che mira appunto a escludere la configurabilità di una stabile organizzazione in presenza di determinati requisiti. Dall’altro lato, se non effettua tale segnalazione e non replica formalmente gli adempimenti tipici del regime TP, rischia che proprio tale omissione venga letta come mancato rispetto delle condizioni documentali richieste per l’accesso al safe harbour IME, posto che la prassi amministrativa sembra richiamare la disciplina TP nella sua interezza, senza distinguere in modo espresso tra profili sostanziali e profili strettamente formali.
L’incertezza, inoltre, si estende alla stessa forma della documentazione da predisporre. Ci si chiede, infatti, se la documentazione TP/IME debba essere semplicemente esistente e resa disponibile in caso di richiesta dell’Amministrazione finanziaria, ovvero se debba anche essere “perfezionata” secondo le medesime modalità formali previste per la documentazione idonea ai fini della penalty protection TP, e quindi chiusa con firma digitale e marca temporale entro la data di invio della dichiarazione. Il punto è tutt’altro che secondario, poiché nel sistema TP ordinario il requisito formale condiziona l’accesso al beneficio sanzionatorio; nel regime IME, invece, manca una previsione autonoma che chiarisca se tali formalità costituiscano elemento essenziale per l’operatività del safe harbour oppure mero riflesso del rinvio alla disciplina TP.
Ne deriva che l’asset manager si trova oggi, in molti casi, “costretto” a scegliere tra 2 alternative entrambe insoddisfacenti: assumere comportamenti formalmente modellati su una disciplina non perfettamente coerente con il rapporto concretamente esistente, oppure esporsi al rischio che la mancata replicazione di tali formalità venga interpretata come carenza di compliance. È proprio in questo scarto tra sostanza economica e forma documentale che si annida una delle più significative debolezze applicative dell’attuale impianto IME.
L’ostacolo sostanziale: la predisposizione della documentazione TP e l’asimmetria informativa
Il cortocircuito formale si traduce in un ostacolo sostanziale quasi insormontabile. La documentazione sui prezzi di trasferimento, secondo le linee guida OCSE e la normativa nazionale (Provvedimento del 2020), si compone di un Master File, che descrive il gruppo multinazionale nel suo complesso, e di un Local File, incentrato sulla singola entità residente.
Se per il Local File l’asset manager può autonomamente raccogliere le informazioni necessarie a descrivere la propria attività e a dimostrare la congruità della propria remunerazione, la predisposizione del Master File è materialmente impossibile in assenza di un rapporto di controllo. Il Master File contiene informazioni strategiche e sensibili (struttura organizzativa, principali driver di profitto, policy su intangibili e finanziamenti infragruppo, ecc.) che un gruppo di investimento estero non condividerebbe mai con un asset manager terzo e indipendente.
Esigere dall’asset manager non correlato la produzione di un Master File relativo al gruppo del veicolo di investimento (come dovrebbe, in teoria, procedersi a fare, qualora il richiamo all’applicazione della normativa TP sia seguito alla lettera) significa imporre un onere probatorio impossibile da soddisfare. Si crea una palese asimmetria informativa che, ancora una volta, rende di fatto inapplicabile il regime IME proprio nelle situazioni in cui l’indipendenza tra le parti è massima e, quindi, il rischio di una stabile organizzazione “occulta” è minimo.
Una lettura letterale delle norme porterebbe al paradosso per cui solo gli asset manager che sono già parte di un gruppo multinazionale (e quindi più a rischio di riqualificazione) potrebbero realisticamente adempiere a tutti gli obblighi documentali.
Spunti operativi e direttrici evolutive per un regime efficace
Per superare le criticità evidenziate e rendere l’Investment Management Exemption uno strumento realmente competitivo, certo e coerente con le sue finalità, appare opportuno un intervento chiarificatore da parte del Legislatore o, quantomeno, un’evoluzione della prassi amministrativa che doti di certezza applicativa le regole di accesso. Di seguito, si delineano alcune proposte operative volte a razionalizzare gli adempimenti e a rafforzare la certezza del diritto per gli operatori.
Introduzione di un regime dichiarativo autonomo e specifico
Rilevata la base comune delle criticità evidenziate nell’assenza di un apposito e autonomo adempimento dichiarativo ai fini IME, la soluzione più efficace per sanare tale deficit di certezza non potrebbe che passare attraverso l’istituzione di un simile specifico adempimento dichiarativo. L’inserimento di un rigo o di un quadro dedicati nella dichiarazione dei redditi consentirebbe all’asset manager di comunicare tempestivamente e in via proattiva la scelta di avvalersi del regime IME e il possesso dei relativi requisiti. Tale approccio offrirebbe un duplice vantaggio: da un lato, fornirebbe al contribuente un grado di certezza, cristallizzando la sua posizione; dall’altro, permetterebbe all’Amministrazione finanziaria di mappare i soggetti che applicano il regime, facilitando le eventuali attività di controllo. Questo meccanismo, inoltre, risolverebbe il cortocircuito con la disciplina TP, svincolando la comunicazione IME dall’implicita dichiarazione di correlazione (ben potendo, quest’ultima, anche non sussistere nei fatti).
Definizione di una documentazione “IME-specifica” e di requisiti formali chiari
Al fine di superare l’ostacolo sostanziale legato alla documentazione, e in linea con l’obiettivo di dotare il sistema di un regime applicativo autonomo, sarebbe opportuno definire il contenuto di un pacchetto documentale “rafforzato” o “arricchito”, specificamente disegnato per le finalità dell’IME. Tale documentazione dovrebbe avere una struttura precisa, con l’indicazione puntuale dei contenuti extra richiesti rispetto a un’analisi di transfer pricing tradizionale (ad esempio, evidenze documentali sull’assenza di cariche, sul calcolo della partecipazione ai risultati economici, ecc.). Fondamentale, in questo senso, sarebbe chiarire come modulare l’onere documentale in caso di parti non correlate. In tale scenario, si dovrebbe esplicitamente prevedere l’esonero dalla presentazione del Master File (oppure limitarne il contenuto al solo gruppo di riferimento dell’operatore locale), sostituendolo con una dichiarazione attestante l’assenza di rapporti di controllo, supportata da idonea documentazione contrattuale. Contestualmente, dovrebbero essere esplicitati i requisiti formali di tale pacchetto documentale, come l’obbligo di apposizione di firma digitale e marca temporale entro la data di presentazione della dichiarazione, per allineare la certezza formale a quella prevista per il TP ordinario.
Istituzione di una clausola di salvaguardia per la penalty protection TP
Un’ulteriore e cruciale implementazione, per ridurre i rischi per il contribuente, si ritiene possa consiste nell’introdurre una clausola di salvaguardia. Si dovrebbe prevedere che, qualora l’Amministrazione finanziaria disconosca i presupposti per l’applicazione del regime IME e riqualifichi, pertanto, l’asset manager come stabile organizzazione del veicolo di investimento (facendo così emergere un rapporto di correlazione ex post), la documentazione predisposta in buona fede ai fini IME sia considerata automaticamente idonea a garantire l’accesso al regime di penalty protection in materia di transfer pricing, laddove esaustiva in questo senso; e questo, a prescindere dall’esistenza di un Master File debitamente compilato, che per quanto già osservato potrebbe non dover essere predisposto. In sostanza, se il contribuente ha posto in essere tutti gli adempimenti richiesti per il regime IME (secondo le modalità implementate e chiarite come sopra proposto), non dovrebbe subire l’applicazione di sanzioni sui prezzi di trasferimento anche se non ha barrato la casella specifica per la penalty protection TP, proprio perché agiva nella convinzione (ancorché poi contestata) di operare in un contesto di non correlazione. Questo principio di “conversione” del beneficio risponderebbe a canoni di equità, collaborazione e buona fede, incentivando la compliance volontaria e mitigando le conseguenze negative di un’incertezza interpretativa sulla qualificazione del rapporto, senza pregiudicare il potere di accertamento dell’Amministrazione sulla congruità dei prezzi.
Considerazioni conclusive
L’IME rappresenta, sul piano sistematico, un intervento apprezzabile e potenzialmente strategico, poiché affronta un profilo da tempo avvertito dagli operatori internazionali quale fattore di disincentivo all’insediamento in Italia di funzioni di gestione e investimento.
La disciplina, tuttavia, allo stato, sconta ancora un livello di incompletezza applicativa che rischia di attenuarne in concreto la portata attrattiva: il rinvio alla normativa sul transfer pricing, in assenza di un autonomo apparato dichiarativo e documentale calibrato sulle peculiarità dell’IME, finisce infatti per trasferire nel nuovo regime categorie, formalità e oneri non sempre coerenti con le fattispecie che esso è chiamato a regolare. Proprio per questo, la piena maturazione dell’istituto sembra oggi dipendere non tanto dalla sua enunciazione di principio, quanto dalla capacità del sistema di dotarlo di regole operative più chiare, proporzionate e specifiche: solo in tal modo il safe harbour potrà tradursi, da previsione astrattamente favorevole, in uno strumento realmente idoneo a offrire certezza giuridica agli operatori e competitività all’ordinamento italiano.
