Le modifiche alle black list italiane

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il primo aprile 2015, con comunicato stampa n.77, annuncia la firma di due decreti ministeriali che modificano le black list sulla indeducibilità dei costi e sulle CFC, emanate in attuazione, rispettivamente, degli artt. 110 e 167 del Tuir. Si ricorda come le citate black list sono contenute rispettivamente nel D.M. 23.01.2002 e D.M. 21.11.2001.

I due decreti danno tempestiva attuazione alle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) che ha modificato i criteri previsti per l’elaborazione di tali liste con l’obiettivo di favorire l’attività economica e commerciale transfrontaliera delle imprese.

La legge di stabilità (articolo 1 comma 678) ha previsto che l’unico criterio rilevante ai fini della black list sull’indeducibilità dei costi relativi a transazioni effettuate con soggetti residenti in paradisi fiscali sia la mancanza di un adeguato scambio di informazioni con l’Italia. È stato eliminato il criterio relativo al livello adeguato di tassazione.

In base a questo nuovo criterio si riscrive la black list sulla indeducibilità dei costi mantenendo nell’elenco 46 Paesi. Sono stati cancellati 21 Paesi con i quali è in vigore un accordo bilaterale (Convenzione contro le doppie imposizioni oppure TIEA – Tax Information Exchange Agreement) o multilaterale (Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale OCSE/Consiglio d’Europa) che consenta lo scambio di informazioni in materia fiscale.

Si tratta di: Alderney (Isole del Canale), Anguilla, ex Antille Olandesi, Aruba, Belize, Bermuda, Costarica, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Gibilterra, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Isola di Man, Isole Cayman, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Jersey (Isole del Canale), Malesia, Mauritius, Montserrat, Singapore.

La nuova black list individua puntualmente i paradisi fiscali e non sono più previste limitazioni o esclusioni come accadeva in precedenza. Si evidenzia come la Svizzera ricada nella citata black list in quanto il processo di scambio di informazioni non è ancora ultimato.

A differenza di quanto accade in materia di indeducibilità dei costi, in materia di CFC, l’elaborazione della black list è basata sui due criteri dello scambio di informazioni e dell’adeguato livello di tassazione delle imprese controllate estere. La legge di stabilità (articolo 1 comma 680) ha previsto che un livello di tassazione nel Paese estero inferiore al 50% di quello italiano è considerato sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia.

Sono quindi stati eliminati quei Paesi che, oltre ad avere un accordo con l’Italia sullo scambio di informazioni, applicano un regime di imposizione non inferiore al 50% di quello applicato in Italia. In particolare, sono stati espunti Filippine, Malesia e Singapore.

Anche in questa nuova black list è previsto un semplice elenco e solo per tre Paesi (Bahrein, Emirati Arabi Uniti e Monaco) sono previste delle esclusioni che consentono di evitare l’applicazione della disciplina.

Nel comunicato si ricorda, inoltre, che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate verrà fornito un elenco dei regimi fiscali speciali che prevedono un livello di tassazione inferiore al 50% di quello previsto in Italia, anche se applicati da un Paese con regime di tassazione generale non inferiore al 50% di quello italiano.

Per quanto attiene all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, si ritiene tuttavia che le stesse siano in vigore dal 2015 e quindi per il periodo di imposta 2014 si dovrà far riferimento ai vecchi decreti ministeriali.

 

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