Le CFC e i dividendi di fonte estera

Uno dei temi riformati con il D.Lgs. n. 147/2015, c.d. decreto per l`internazionalizzazione delle imprese, è stato quello delle controlled foreign companies e, in particolare, dei dividendi provenienti da Paesi black list, rimuovendo alcune criticità che contraddistinguevano la previgente disciplina.

La norma CFC dell’art. 167 del Tuir si applica ai soggetti residenti in Italia che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo di un soggetto residente o localizzato in uno degli Stati o territori individuati nella black list oppure il controllo di un soggetto residente o localizzato in uno degli Stati o territori diversi da quelli black list, qualora ricorrano congiuntamente due condizioni:

  1. i soggetti controllati sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;
  2. i soggetti controllati hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% da redditi “passivi” nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l’ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l’ente non residente.

Prima delle modifiche apportate dal decreto per l’internazionalizzazione, tutti gli utili provenienti da società black list erano tassati integralmente in Italia, compresi quelli ottenuti indirettamente attraverso partecipazioni di minoranza, finendo, così, per colpire anche soci inconsapevoli di tali posizioni. A tal fine, con le nuove norme, si dà rilevanza solo alla circostanza che la partecipazione black-list sia detenuta direttamente o attraverso altre partecipazioni di controllo.

In presenza di una CFC, i redditi conseguiti dal soggetto estero controllato sono imputati per trasparenza e separatamente con l’aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente, la quale non può essere inferiore al 27%. In tal caso il dividendo erogato dalla partecipata estera non avrà alcuna rilevanza reddituale, fino all’ammontare del reddito imputato per trasparenza, spettando la detrazione per le imposte assolte definitivamente all’estero.

Il soggetto nazionale, tuttavia, potrebbe richiedere la disapplicazione della disciplina CFC e, in tal caso, non si applicherà più la tassazione per trasparenza del reddito ma, piuttosto, rileverà il dividendo distribuito dalla società black list. In tal caso la tassazione in Italia per gli utili, dividendi e plusvalenze, provenienti da Paesi black list è soggetta a due esimenti:

  1. la prima riguarda il caso in cui il soggetto nazionale dimostri che la società partecipata non residente svolga un’effettiva attività industriale o commerciale come attività principale: in tal modo il dividendo sarà tassato integralmente in capo al percettore residente previo riconoscimento di un credito d’imposta per gli oneri tributari assolti definitivamente all’estero;
  2. la seconda esimente ricorre quando la società residente dimostra che dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i redditi in territori a regime fiscale privilegiato: il dividendo non sarà considerato black – list e seguirà le ordinarie modalità di tassazione in materia.

L’introduzione del credito di imposta elimina l’effetto distorsivo in base al quale la disapplicazione della disciplina CFC risultava più gravosa della tassazione per trasparenza del reddito della partecipata black list in applicazione della disciplina CFC.

 

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