La residenza fiscale delle persone giuridiche

La residenza fiscale delle persone giuridiche è disciplinata nel nostro ordinamento dall’articolo 73 comma 3 del Tuir, il quale sancisce che le società e gli enti si considerano fiscalmente residenti in Italia qualora per la maggior parte del periodo d’imposta abbiano nel territorio dello Stato italiano la sede legale, la sede dell’amministrazione oppure l’oggetto principale.
Gli stessi criteri sono dettati per società di persone e associazioni ad esse equiparate dall’articolo 5, comma 3, lettera d), del Tuir.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Fiscalità internazionale”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza i criteri necessari ai fini del riconoscimento della residenza fiscale di una società.

Al fine di inquadrare correttamente il concetto di residenza fiscale è necessario analizzare ciascuno dei presupposti indicati nell’articolo 73 comma 3 del Tuir: sede legale, sede dell’amministrazione e oggetto dell’attività.

Il primo dei criteri fissato dalla disposizione è quello relativo alla sede legale ed è naturalmente anche quello che crea minori problemi dal punto di vista accertativo.

Si tratta di un criterio oggettivo e formale, facilmente identificabile dall’atto costitutivo e dalle risultanze del Registro delle imprese: di fatto tutte le società costituite in Italia sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato (a meno che naturalmente non abbiano trasferito la residenza in altro Paese).

Per quanto riguarda la definizione di sede dell’amministrazione è il punto critico su cui vertono la maggior parte degli accertamenti.

Seppur non ne esista una definizione positiva, con tale locuzione si è soliti intendere il luogo in cui si svolge la concreta attività amministrativa o direzionale di una società. Solitamente viene identificata con il luogo di assunzione delle decisioni di natura gestionale e commerciale necessarie per la conduzione dell’attività della società, il luogo in cui vengono prese le decisioni chiave connesse alla gestione quotidiana.

Altro elemento di criticità è rappresentato dallo svolgimento dell’attività principale nel territorio dello Stato.

Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.

In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto, l’oggetto principale dell’ente, ai sensi dellarticolo 73 comma 5 del Tuir, è determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato.

Per la definizione dell’oggetto principale è rilevante l’attività concretamente svolta dalla società, anche in deroga a quanto previsto dall’oggetto sociale.

Non vi saranno particolari problematiche per quelle attività caratterizzate da un evidente e univoco radicamento in un determinato territorio: si pensi, ad esempio, ad un’attività commerciale il cui mercato si esaurisce all’interno di un unico Stato.

Maggiore complessità, invece, si avrà in tutti quei casi in cui oggetto dell’accertamento siano soggetti che gestiscono una pluralità di attività in diversi Paesi.

In questi casi, per determinare lo Stato di residenza attraverso la localizzazione dell’oggetto principale, potrà essere valorizzato, ad esempio, il principale mercato di destinazione, dove sono localizzati la maggior parte dei punti vendita e in cui è realizzata la maggior parte del fatturato oppure potrà essere valutato il Paese in cui viene impiegato il maggior numero di dipendenti o in cui è maggiore l’ammontare degli investimenti.

Tuttavia, non è possibile identificare l’oggetto dell’attività con il luogo di ubicazione dei beni gestiti dalla società stessa; è il caso, ad esempio, delle società che come oggetto sociale hanno la gestione delle partecipazioni. Solitamente, infatti, tali società svolgono la propria attività nello Stato estero, la quale non può essere identificata con il bene, ossia con la partecipazione.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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