La controversa questione della residenza fiscale delle società

Come abbiamo già avuto modo di commentare in precedenti contributi, il recente documento di Assonime della collana Note e Studi n. 17/2016 evidenzia come nella pratica si osservino talvolta fenomeni accertativi nei confronti di entità estere che svolgono parte della loro attività nel territorio italiano, sulla base di presunti indizi che, a parere dei verificatori, potrebbero innescare presupposti di configurazione di stabili organizzazioni occulte in Italia, oppure fattispecie in cui l’entità legale estera viene riqualificata come residente fiscalmente in Italia. In modo speculare, poi, si assiste a casi in cui imprese estere appartenenti a gruppi residenti vengano invece considerate come residenti in Italia, in forza di una loro presunta sede di direzione ivi ubicata.

In questo contesto, occorre in primo luogo rifarsi al disposto normativo contenuto al comma 3 dell’articolo 73 del Tuir, il quale considera residenti in Italia le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la “sede legale” o la “sede dell’amministrazione” o “l’oggetto principale” nel territorio dello Stato.

Quanto alla nozione di “sede dell’amministrazione” un utile riferimento è stato fornito dalla sentenza della Cassazione, sez. penale, n. 7080/2012: si tratta del luogo da cui provengono effettivamente quelli che la Cassazione definisce gli “impulsi volitivi inerenti l’attività societaria”, ovvero il luogo in cui si realizza lo svolgimento concreto delle “attività amministrative e di direzione dell’ente”. Un concetto che gli interpreti hanno colto come essere molto vicino alla nozione di “sede dell’attività economica” di estrazione comunitaria da intendersi come quel luogo in cui sono adottate le “decisioni essenziali concernenti la direzione generale della società”.

In ambito Ocse, questa nozione va sotto il termine di “place of effective management” inteso come il luogo in cui sono assunte le decisioni chiave della gestione sociale.

Tutto ciò, però, non deve assolutamente fuorviare portando a conclusioni che sarebbero del tutto erronee; ovverosia, non ha rilevanza, ai fini dell’identificazione della residenza fiscale delle società, il luogo dove si ha una mera gestazione delle decisioni sociali, ad esempio dove i soci o gli amministratori formano le linee strategiche della direzione. Altrimenti, come evidenziato dalla Cassazione, sez. penale, n. 43809/2015, si creerebbero situazioni del tutto irrealistiche per tutte le società appartenenti a gruppi o comunque soggette al controllo di altre imprese non residenti. A questo fine, il controllo, la direzione ed il coordinamento, restano pertanto fenomeni del tutto fisiologici ed avulsi dal tema della residenza fiscale dell’ente “eterodiretto”.

Il punto dolente, come evidenzia Assonime nel proprio documento, è che malgrado la giurisprudenza della Cassazione abbia più volte evidenziato la necessità di distinguere il luogo in cui si pone l’attività di direzione e coordinamento della società con quello di c.d. “direzione effettiva” della stessa, nel caso dei gruppi di imprese, a causa di fisiologici fenomeni di integrazione e condivisione di funzioni, si finisce con creare un concreto rischio di sovrapposizione e confusione fra queste definizioni. Una circostanza a cui sono peraltro particolarmente esposte proprio le società holding.

Come detto, bisogna allontanarsi dal rischio di poter intravvedere in ogni consociata di una multinazionale un’entità potenzialmente residente nello Stato in cui si trova la sua capogruppo: una visione aberrante e chiaramente distorsiva della realtà economica sottostante.

Questa è una delle ragioni per cui nell’ambito Ocse dei progetti BEPS si è proposto di eliminare dall’articolo 4 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni proprio il criterio della “sede di direzione effettiva, poiché gli attuali modelli organizzativi delle imprese multinazionali prevedono normalmente un potere diretto della capogruppo di indirizzo strategico che nulla però ha a che vedere con la residenza fiscale dell’entità sottoposta al controllo.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Potrebbe interessarti anche...

Area fiscale

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Nell’ampio panorama di agevolazioni per le imprese, composto da contributi a fondo perduto, crediti d’imposta, super deduzioni fiscali, finanziamenti a tasso agevolato, voucher e formazione finanziata per lo sviluppo delle competenze, gli investimenti in innovazione, digitalizzazione e transizione ecologica hanno un ruolo da protagonista. Il master approfondisce con approccio operativo, in mezze giornate dedicate, le principali caratteristiche dei principali meccanismi incentivanti, spesso cumulabili tra loro, finalizzati a favorire la crescita economica delle imprese italiane attraverso investimenti in beni strumentali nuovi e investimenti in ricerca e sviluppo e innovazione. A partire dal 15/09/2026

Il Master è rivolto a dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti fiscali e professionisti che assistono imprese agricole o intendono specializzarsi nel settore. L’obiettivo del percorso è formare professionisti in grado di supportare efficacemente le imprese agricole nella gestione fiscale, societaria e strategica, diventando un punto di riferimento qualificato in un settore in continua evoluzione. A partire dal 10/09/2026

Il percorso formativo illustra l’evoluzione della finanza aziendale da funzione prevalentemente amministrativa a vera e propria leva strategica, capace di sostenere la creazione di valore e di presidiare i rischi, sia interni sia esterni all’impresa. A partire dal 23/06/2026

Torna in alto