Anche la “nuova” direttiva risparmio punta sullo scambio di informazioni

Aumentano sempre più gli accordi, le convenzioni e i provvedimenti normativi adottati a livello europeo ed internazionale che mettono al centro della lotta all’evasione fiscale internazionale il potenziamento dello strumento dello scambio di informazioni fra gli Stati.

Fra i più recenti va segnalata la “nuova” direttiva risparmio n. 48 del 2014, del 24 marzo 2014, che integra in modo significativo, sotto diversi punti di vista, la precedente direttiva-risparmio 2003/48/CE. Trattasi, come noto, della direttiva finalizzata ad assicurare la tassazione degli interessi cross-border, pagati in uno Stato membro in favore di una persona fisica residente in un altro Stato membro, tramite la comunicazione dei dati rilevanti da parte dello Stato membro che paga gli interessi, in modo che questi siano regolarmente tassati nello Stato di residenza del percettore.

Sotto il profilo soggettivo, la direttiva, nella versione aggiornata, parte dal presupposto che è necessario migliorare la qualità delle informazioni utilizzate per accertare l’identità e la residenza dei beneficiari effettivi, ossia di coloro che, in ultima istanza, percepiscono gli interessi. A tale riguardo, la direttiva precisa che l’agente pagatore (ossia, in prima approssimazione, l’intermediario finanziario che provvede al pagamento degli interessi) deve ottenere luogo e data di nascita del beneficiario effettivo e, se esiste, il codice fiscale o dato equivalente attribuito dagli Stati membri.

Sono inoltre introdotte disposizioni tese a rendere più difficile l’interposizione di strutture intermedie (come per esempio i trust) al fine di aggirare l’obbligo di comunicazione, gravante solo nel caso in cui il beneficiario effettivo sia una persona fisica.

La direttiva risparmio, nella sua ultima versione, inoltre, dal punto di vista oggettivo, amplia il suo ambito di applicazione (e quello della relativa comunicazione) a strumenti finanziari, prima esclusi, che, alla luce del livello di rischio, della flessibilità e del rendimento convenuto, sono equivalenti ai crediti. Si vuole in sostanza garantire che essa copra non soltanto gli interessi ma anche altri redditi sostanzialmente equivalenti.

Proprio in questa direzione va letta l’estensione della disciplina della direttiva anche ai contratti di assicurazione vita contenenti una garanzia di rendimento da entrate o il cui rendimento è per oltre il 40% legato al reddito da crediti o reddito. Così come viene esteso il regime della direttiva a talune tipologie di fondi di investimento non armonizzati.

E’ inoltre previsto che la comunicazione di informazioni è automatica, ha luogo almeno una volta all’anno, entro i sei mesi successivi al termine dell’anno fiscale dello Stato membro dell’agente pagatore o operatore economico.

Allorché il beneficiario effettivo degli interessi è residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l’agente pagatore, le informazioni minime che l’agente pagatore è tenuto a comunicare all’autorità competente del suo Stato membro di stabilimento sono costituite da:

a) identità e residenza del beneficiario effettivo o, nei casi di proprietà effettiva condivisa, identità e residenza di tutti i beneficiari effettivi che rientrano nel campo di applicazione della direttiva;

b) denominazione e indirizzo dell’agente pagatore;

c) numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, identificazione del credito che produce gli interessi o del contratto di assicurazione vita, del titolo, della partecipazione o della quota che danno origine a tale pagamento;

d) informazioni relative al pagamento di interessi.

Gli Stati membri dovranno adottare e pubblicare, entro il 1° gennaio 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e agli obblighi di comunicazione “rafforzata”.

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