In arrivo nuove comunicazioni di anomalie

In arrivo nuove comunicazioni di anomalie per informare i cittadini di possibili errori in relazione ai redditi dichiarati per il 2012 e consentire loro di regolarizzare eventuali violazioni in tempi rapidi beneficiando così della riduzione delle sanzioni da ravvedimento. I destinatari sono i contribuenti persone fisiche sia privati che titolari di partita Iva.

Lo ha reso noto il provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 100892 di ieri con annesso comunicato stampa.

L’obiettivo dell’informativa è quello di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra l’Amministrazione fiscale e il contribuente, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili.

Le tipologie di redditi coinvolte sono le seguenti:

  • redditi derivanti dalla locazione non finanziaria di fabbricati soggetti a tassazione ordinaria ovvero – per opzione – al regime della cedolare secca;
  • redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi i redditi conseguiti per effetto di assegni periodici;
  • redditi da partecipazione, compresi quelli derivanti dalla partecipazioni in Srl che hanno optato per piccola trasparenza;
  • redditi diversi;
  • redditi di lavoro autonomo abituale e non professionale di cui all’articolo 53, comma 2, del Tuir;
  • dividendi e proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza;
  • redditi d’impresa con riguardo alle rate annuali di plusvalenze/sopravvenienze attive, di cui agli articoli 86 e 88 del Tuir.

Con le comunicazioni l’Agenzia dà evidenza che, dall’incrocio dei redditi dichiarati con i dati in Anagrafe tributaria, risultano delle somme non correttamente indicate nella dichiarazione – sia Unico che 730 – relativa ai redditi dell’anno 2012.

Le lettere verranno inviate via PEC o via posta ordinaria nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INIPEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Il contribuente che riceve la comunicazione potrà richiedere informazioni aggiuntive e, se ritiene che il rilievo pervenuto sia infondato, segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti al Fisco atti a giustificare l’emersione dell’incongruenza, evitando così che l’anomalia si traduca in un futuro avviso di accertamento. A tal fine, egli potrà avvalersi dell’assistenza dei CAM e degli Uffici Territoriali delle Direzioni Provinciali dell’Agenzia con le modalità indicate nella comunicazione; peraltro, sarà possibile trasmettere la documentazione tramite il canale di assistenza CIVIS.

Diversamente, qualora riscontri la presenza di un suo errore, e quindi la comunicazione del Fisco sia fondata, il contribuente potrà regolarizzare in maniera agevolata la propria posizione beneficiando delle sanzioni ridotte per effetto del nuovo ravvedimento operoso, che, come è noto, regola la misura dello sconto in funzione del tempo trascorso dalla commissione della violazione.

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