La nuova disciplina della responsabilità degli organi di controllo – aggiornamento

Ratio e criticità sistemiche della riforma

Come noto, la Legge 14 marzo 2025, n. 35 ha inciso in profondità sull’art. 2407 cod. civ., introducendo due innovazioni strutturali:

  • una limitazione quantitativa della responsabilità patrimoniale dei componenti del collegio sindacale, commisurata a un multiplo del compenso annuo percepito per l’esercizio in cui si è verificato il danno;
  • una disciplina specifica del termine di prescrizione dell’azione di responsabilità.

Il principio ispiratore, rafforzare la correlazione tra funzioni, doveri e responsabilità dei diversi organi di governance, è condivisibile e si inscrive in un dibattito dottrinale di lungo corso. Il meccanismo del multiplo del compenso, in particolare, è mutuato da soluzioni già adottate in Francia e in Germania.

Tuttavia, la natura settoriale dell’intervento ha generato una frattura di coerenza sistemica: la limitazione opera esclusivamente a favore dei sindaci, lasciando invariato il regime degli amministratori non esecutivi e degli organi di controllo alternativi, e restando estranea ai revisori legali. Tale asimmetria appare irragionevole rispetto a figure funzionalmente assimilabili. Desta inoltre perplessità il fatto che la limitazione trovi applicazione anche in presenza di colpa grave, con il rischio concreto di attenuare la funzione deterrente che il sistema della responsabilità civile è chiamato a svolgere a presidio dell’efficienza della governance societaria.

La nuova disciplina della prescrizione e il dies a quo

Il nuovo comma 4 dell’art. 2407, cod. civ. stabilisce che l’azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni, con decorrenza dal deposito della relazione ex art. 2429 cod. civ. relativa all’esercizio in cui si è verificato il danno. La norma uniforma il regime dei sindaci a quello già previsto per i revisori legali dall’art. 15, D.Lgs. n. 39/2010, introducendo una data di riferimento certa e riducendo così l’incertezza sul piano del contenzioso.

La formulazione solleva, tuttavia, rilevanti questioni interpretative sul dies a quo. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il termine di prescrizione non può decorrere prima che il danno si sia perfezionato e sia oggettivamente percepibile da parte del soggetto leso. Questa premessa impone di differenziare i casi:

  • per l’azione della società, il dies a quo va individuato nel momento in cui il danno si è prodotto, che non necessariamente coincide con il deposito della relazione, giacché i doveri di vigilanza del collegio sindacale si estendono ben oltre tale atto;
  • per l’azione dei creditori sociali, la prescrizione decorre dall’apertura della liquidazione giudiziale, ossia dal momento in cui l’insufficienza patrimoniale diviene oggettivamente percepibile, con esclusione di qualsiasi ancoraggio alla data del deposito della relazione. Nei casi di rilevanza penale, l’art. 2947, comma 3, cod. civ. estende all’azione civile la più lunga prescrizione prevista per il reato.

Diritto intertemporale e prospettive de iure condendo

La riforma pone un delicato problema di diritto intertemporale. La limitazione quantitativa (art. 2407, comma 2) è da una parte della giurisprudenza qualificata come norma lato sensu processuale, poiché si limita a fissare un tetto massimo al quantum del danno risarcibile, e ritenuta pertanto applicabile ai giudizi pendenti. Tale orientamento, seguito dai Tribunali di Bari (24 aprile 2025) e Palermo (26 giugno 2025), è stato però superato dalla Corte di Cassazione con pronunce del 2026, che ha composto il contrasto aderendo alla tesi della natura sostanziale della norma: il limite di responsabilità parametrato al compenso incide direttamente sul contenuto del diritto al risarcimento e sull’estensione dell’obbligazione del danneggiante, escludendo pertanto qualsiasi applicazione retroattiva ai fatti anteriori alla riforma. La questione intertemporale deve pertanto ritenersi attualmente definita in senso contrario alla retroattività, salvo intervento legislativo esplicito.

La norma sulla prescrizione (art. 2407, comma 4) è, invece, considerata di carattere sostanziale dalla dottrina prevalente e non è di immediata applicazione ai fatti pregressi. Per dissolvere questa incertezza, il D.D.L. n. 1426/2025, presentato al Senato il 19 marzo 2025 e ancora in iter parlamentare alla data di redazione di questo articolo, prevede una norma di diritto transitorio che renderebbe applicabile la nuova disciplina, tanto per i sindaci quanto per i revisori legali, anche ai giudizi pendenti. Il DDL incontra però un ostacolo di rilievo: le pronunce della Cassazione del 2026 hanno già definito la questione in sede giurisprudenziale, qualificando la limitazione come norma sostanziale e negando la retroattività. L’approvazione del DDL richiederebbe pertanto una norma esplicitamente derogatoria, con i connessi profili di compatibilità costituzionale rispetto ai diritti già sorti in capo ai danneggiati.

L’intervento esplicito del legislatore appare necessario: non solo per eliminare il nodo intertemporale, ma anche come occasione per avviare una revisione organica del sistema delle responsabilità degli organi di controllo, restituendo coerenza a un quadro normativo che, allo stato, presenta disparità di trattamento difficilmente giustificabili sul piano sistematico.

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