Validità della notifica diretta

Per la decorrenza del termine breve, ossia sessanta giorni, per impugnare le pronunce delle commissioni tributarie è sufficiente che la sentenza venga notificata alla controparte direttamente a mezzo del servizio postale, con spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento. Infatti, alle notifiche delle sentenze tributarie a mezzo servizio postale non si applicano le norme del processo civile e, dunque, non è necessaria l’apposizione della relata di notifica.

Con la sentenza n.8151 del 22.04.2015 la Corte di Cassazione si è occupata di una vicenda in cui un soggetto aveva proposto ricorso avverso un avviso di accertamento emesso dall’Ufficio di Faenza avente ad oggetto il recupero ad imponibile ai fini IVA, IRPERF ed IRAP di compensi prodotti nell’anno 2002 relativi all’attività professionale di pilota.

La Commissione Tributaria di Faenza aveva respinto la richiesta di annullamento dell’atto impositivo presentata dal ricorrente.

In sede di gravame, la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna ha accolto il ricorso proposto dal ricorrente, riconoscendo che il medesimo era effettivamente residente all’estero. I Giudici hanno ritenuto che il contribuente, iscritto nel registro dell’AIRE essendosi trasferito nel Principato di Monaco dal 1994, avesse dimostrato che l’Italia non era la sede principale dei propri affari ed interessi atteso che: a) era proprietario di una casa adibita a residenza familiare nel Principato di Monaco; b) aveva sposato una monegasca; c) aveva pagato le utenze per quell’immobile; d) aveva prodotto documenti attestanti spese effettuate all’estero; e) viveva all’estero per la maggior parte dell’anno per la preparazione delle gare motociclistiche.

Il contribuente ha notificato la sentenza della CTR di Reggio Emilia all’Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Ravenna mediante spedizione della raccomandata a.r. in data 26.04.2012, ricevuta il successivo 02.05.2012, ai sensi dell’art. 38, co.2, D.Lgs. n.546/92, al fine della decorrenza del termine breve di sessanta giorni per la proposizione del ricorso in cassazione, ex art. 51, co.1, D.Lgs. n.546/92.

Il termine breve di decadenza per l’impugnazione pertanto scadeva il giorno il 02.07.2012.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione con atto notificato in data 30.07.2012, deducendo preliminarmente la nullità della notifica della sentenza di appello sulla base del fatto che anche per la notifica diretta a mezzo raccomandata a.r. sarebbe richiesta la redazione della “relata di notifica” sulla sentenza da notificare ai sensi dell’art. 38, co.2, D.Lgs. n.546/92 e dell’art. 16 co. 2 del summenzionato decreto legislativo secondo cui “le notificazioni sono fatte secondo le norme dell’art. 137 c.p.c. e ss., salvo quanto disposto dall’art.17”.

Il contribuente ha resistito con controricorso eccependo l’inammissibilità del ricorso per decadenza dal termine breve previsto dall’art. 51 del D.Lgs. n.546/92.

La Corte di Cassazione con la sentenza 8151/15 ha accolto l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso per decadenza dal termine breve di impugnazione, ritenendo tardivo il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate ed escludendo la rimessione in termini in seguito alla notifica della sentenza effettuata dal contribuente con raccomandata ordinaria.

Nello specifico la Suprema Corte ha ritenuto che la parte interessata alla notifica possa avvalersi delle forme di notifica della sentenza che ritiene più opportune tra quelle indicate dall’art.38 D.Lgs. n.546/92 e ha precisato che: ”laddove tale scelta ricada sulla notifica mediante spedizione diretta con raccomandata AR, non trova applicazione il richiamo – disposto dal d.lgs. n.546 del 1992, art. 16, comma 2,- al modello previsto dall’art. 137 c.p.c. e ss., che prevede nel caso di notifica a mezzo posta ai sensi dell’art. 149 c.p.c., comma 2, e della L. n. 20 novembre 1982, n. 890, art. 3, comma 1, la redazione di apposita relata di notifica sull’originale e la copia dell’atto da parte dell’Ufficiale Giudiziario”.

Non solo, gli Ermellini hanno ritenuto infondata la tesi dell’Agenzia delle Entrate “volta ad ottenere la rimessione in termini della impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto dell’errore incolpevole indotto dalla equivoca modalità di notifica della sentenza di appello scelta dal contribuente”. Secondo i Giudici, tale circostanza non può essere considerata errore scusabile dal momento che l’art.38, co.2, D.Lgs. n.546/92 prevede espressamente la possibilità di notificare la sentenza mediante spedizione in plico senza busta mediante raccomandata a.r..

La Corte di Cassazione, conseguentemente, ritenendo legittima la notifica della sentenza, ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio a favore del contribuente.

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