Sull’Agente della riscossione l’onere di chiamare in causa l’ente impositore

Nella ipotesi in cui il contribuente proponga ricorso avverso un atto tributario solo nei confronti dell’Agente della riscossione, l’onere di chiamare in causa l’ente creditore grava in capo a quest’ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l’integrazione del contraddittorio. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 3 marzo 2017, n. 5474.

La vicenda trae origine dalla notifica a un contribuente di due cartelle di pagamento avverso le quali lo stesso spiegava opposizione dinanzi al competente Giudice di Pace. A seguito di impugnazione, il Tribunale annullava la decisione del giudice di primo grado, ritenendo non integro il contraddittorio, per non essere stato chiamato in causa l’ente impositore.

Per tale ragione, il contribuente proponeva ricorso per cassazione, eccependo, tra l’altro, la violazione dell’articolo 39 D.Lgs. 112/1999, il quale recita testualmente che “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.

Nella pronuncia in commento, i Giudici di Piazza Cavour hanno affermato che, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis Cass., sentenza 14125/2016; Cass., ordinanza 97/2015; Cass., sentenza 12746/2014), l’aver il contribuente individuato nell’Agente della riscossione o nell’ente impositore il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l’inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell’ente impositore nell’ipotesi di azione svolta avverso l’Agente della riscossione, onere che, tuttavia, grava su quest’ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l’integrazione del contraddittorio.

Ciò, sulla base della considerazione per la quale, se l’azione del contribuente per la contestazione della pretesa tributaria è svolta solo nei confronti dell’Agente della riscossione, questi, se non vuole rispondere dell’esito eventualmente sfavorevole della lite, ha l’onere di chiamare in causa l’ente titolare del diritto di credito ex articolo 39 D.Lgs. 112/1999.

Al contrario, se la medesima azione è svolta direttamente nei confronti dell’ente impositore, l’Agente della riscossione è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (cfr., Cass., sentenza 21222/2006).

Alla luce del principio sancito dalla Suprema Corte, deve ritenersi pertanto che l’azione del contribuente, diretta a far valere la nullità dell’atto impugnato, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o dell’Agente della riscossione, essendo rimessa a quest’ultimo, ove unico soggetto ad essere stato evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l’ente impositore, pena la soccombenza in caso di esito favorevole della lite per il ricorrente.

In virtù di ciò, quindi, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale in persona di diverso magistrato.

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