Sanabilità della procura dopo la Riforma Cartabia

La procura alle liti, anche nel processo tributario, deve essere conferita nel rispetto di requisiti e modalità di cui all’articolo 83 c.p.c.

In via generale, la disposizione citata stabilisce che tale procura può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Più precisamente, la procura generale è quella avente ad oggetto, in via indeterminata, tutte le possibili liti del contribuente (deve essere conferita per iscritto con atto pubblico o scrittura privata autenticata), mentre la procura speciale è quella avente ad oggetto la singola lite, una fase del giudizio o un determinato atto processuale (può essere conferita anche oralmente, in calce o a margine degli atti con i quali la parte fa il suo ingresso nel processo).

Con specifico riferimento al processo tributario, occorre fare riferimento all’incarico di assistenza tecnica di cui all’articolo 12, D.Lgs. 546/1992, in virtù di quanto previsto dall’articolo 1 del medesimo decreto, secondo cui i giudici tributari applicano le norme previste dal D.Lgs. 546/1992 e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del Codice di procedura civile.

Ne deriva che, quindi, anche nel processo tributario, dovrebbe trovare applicazione il principio di sanatoria di cui all’articolo 182 c.p.c., così come peraltro previsto dallo stesso articolo 12, comma 1, laddove è testualmente stabilito che “Si applica l’articolo 182 del codice di procedura civile ed i relativi provvedimenti sono emessi dal presidente della commissione o della sezione o dal collegio”.

Ciò significa che il giudice, laddove rilevi un vizio di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, deve assegnare alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi e, quindi, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono dal momento della prima notificazione.

L’articolo 12, comma 10, D.Lgs. 546/1992, anche in seguito alla recente riforma fiscale (L. 111/2023) ad opera del D.Lgs. 220/2023, non ha subito alcuna modifica, sia per i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato fino al 1.9.2024, sia per i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1.9.2024.

Invece, il richiamato articolo 182 c.p.c. è stato modificato dalla cd. “Riforma Cartabia”, per cui si dovrebbe valutare l’impatto di tale novella sulla normativa in esame e, soprattutto, come essa si riverbera sul processo tributario.

Il tema è stato affrontato in una recente pronuncia (Cassazione n. 12831/2024), la quale ha avuto il pregio di chiarire che il vizio della procura alle liti, nel giudizio tributario, è sanabile anche dopo la citata riforma Cartabia.

Nello specifico, la suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: Il giudice tributario, ove la procura alle liti, le modalità di conferimento della quale seguono le regole generali dettate dall’articolo 83 c.p.c., manchi o sia invalida, prima di dichiarare l’inammissibilità del ricorso, è tenuto anche dopo l’entrata in vigore del D.lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia) al rispetto delle speciali norme degli articoli 12, comma 5, e 18, commi 3 e 4, del D.lgs. 546/1992, avendo riguardo all’interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 2000, e deve invitare la parte a regolarizzare la situazione, e, solo in caso di inottemperanza, pronunciare la relativa inammissibilità (sentenza n. 12831/2024).

In particolare, premessa la distinzione tra nullità e inesistenza della procura, è stato osservato che la categoria dell’inesistenza, che ricomprende anche l’ipotesi in cui manchi in atti la procura alle liti, risulta sanabile soltanto a seguito delle modifiche operate al citato articolo 182 c.p.c. dopo la riforma Cartabia.

Tuttavia, si è evidenziato che la novella contenuta nella riforma Cartabia non ha inciso sulla materia tributaria, la quale, come sopra rilevato, contempla norme speciali in materia di invalidità e sanatoria della procura.

In definitiva, quindi, nel rito tributario, qualora il giudice rilevi l’inesistenza della procura alle liti, in applicazione della disciplina speciale contenuta negli articoli 12, comma 5, e 18, commi 3 e 4, D.Lgs. 546/1992, così come richiamati dall’articolo 182 c.p.c. (che sia ante o post-riforma Cartabia), non può pronunciare immediatamente l’inammissibilità del ricorso, ma deve prima invitare la parte a regolarizzare la procura alle liti.

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