Rinviate le udienze e sospesi i termini anche per i processi tributari

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 60 di domenica 8 marzo il D.L. 11/2020, recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”.

Particolare rilievo assumono le previsioni di cui all’articolo 1 del citato D.L., in forza del quale:

  • sono rinviate d’ufficio tutte le udienze dal 9 al 22 marzo 2020 dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (salvo specifiche eccezioni previste dalla stessa norma),
  • per lo stesso periodo (dal 9 al 22 marzo) sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto nell’ambito dei richiamati procedimenti.

Le previsioni in esame, per quanto qui di interesse, si applicano anche ai procedimenti dinanzi alle Commissioni tributarie.

Dubbi tuttavia sussistono sull’effettiva portata del rinvio, essendo necessario chiarire se la sospensione dei termini si applica a tutti i giudizi pendenti (e devono quindi ritenersi rinviati anche i termini per proporre impugnazioni o opposizioni) o se la sospensione riguarda soltanto i giudizi le cui udienze sono fissate nel periodo dal 9 al 22 marzo.

Sempre domenica, 8 marzo, è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il D.P.C.M. 08.03.2020 (“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”).

Il D.P.C.M. individua specifiche misure da adottare nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia (c.d. “zona arancione”). Le previsioni del decreto sono poi state estese a tutto il territorio nazionale con il successivo D.P.C.M. 09.03.2020.

Il Decreto, pur stabilendo disposizioni estremamente rilevanti per la quotidianità di tutti i cittadini, non introduce misure di sostegno in ambito fiscale, a differenza di quanto previsto dal precedente D.L. 9/2020, il quale, oltre ad aver previsto la proroga della scadenza dei termini di presentazione del modello 730 e della certificazione unica, ha introdotto specifiche misure di sostegno, alcune delle quali riservate ai comuni della c.d. “zona rossa”, individuati dall’Allegato 1 D.P.C.M. 01.03.2020, e altre estese a tutto il territorio nazionale.

Con riferimento alle misure riguardanti l’intero territorio nazionale, merita di essere sottolineata la previsione di cui all’articolo 8 D.L. 9/2020, in forza della quale sono introdotte specifiche misure a favore delle imprese turistico-ricettivo, agenzie di viaggio e turismo e tour operator, che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato.

Più precisamente le imprese in esame possono beneficiare di una sospensione, dal 2 marzo e fino al 30 aprile 2020:

  • dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte che sono state operate in qualità di sostituti d’imposta,
  • dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2020.

Nell’ambito delle misure finalizzate a fronteggiare la crisi si segnala, da ultimo, la sospensione disposta dalla Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 30 aprile 2020, annunciata con comunicato pubblicato nella giornata di ieri, 9 marzo.

Saranno oggetto di successiva comunicazione le modalità di versamento dei contributi sospesi.

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