Questioni critiche in tema di contributo unificato

L’articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), disciplina l’ipotesi dell’ulteriore pagamento del contributo unificato “pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”, qualora il gravame sia stato respinto integralmente o sia dichiarato inammissibile o improcedibile.

In via generale è possibile affermare che, mentre la corresponsione del contributo unificato rappresenta un prelievo coattivo sulla base del valore del processo volto al finanziamento delle spese giudiziarie, il pagamento dello stesso in misura doppia rappresenta un mezzo di tutela dell’economia processuale che può essere disposto qualora, nell’ambito di un procedimento d’impugnazione, l’impegno di risorse processuali non abbia avuto esito positivo, essendo stato il proposto gravame integralmente rigettato ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile (in tal senso, Cass. n. 5955/2014).

Oltreché afflittiva, la finalità sottesa a tale precetto normativo è evidentemente sanzionatoria, contro eventuali abusi del processo.

Si badi bene, però, che l’ulteriore somma dovuta a titolo di contributo unificato è commisurata agli importi previsti dal comma 1-bis del medesimo articolo 13 (“Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione”), disposizione che, a sua volta, rinvia al contenuto del precedente comma 1 che, per costante giurisprudenza, si applica esclusivamente al processo civile.

Per quanto attiene al procedimento tributario, occorre rimandare al solo comma 6-quater, peraltro mai richiamato dal comma 1-quater oggetto di nostra disamina (“Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi…”).

L’applicazione al processo tributario del sopramenzionato comma 1-quater è stata oggetto della sentenza n. 78 del 2016 della Corte Costituzionale, la quale ha precisato che i primi sei commi dell’articolo 13, incluso il predetto comma 1-quater, riguardano esclusivamente il processo civile.

Nessuna corresponsione dell’ulteriore contributo unificato dovrà quindi essere mai chiesta innanzi alle Commissioni Tributarie Regionali, come peraltro confermato dalla recentissima sentenza n. 421 emessa dalla Corte di Cassazione in data 14.01.2020 che ha confermato la non debenza, nell’ambito del processo tributario di secondo grado, dell’ulteriore contributo unificato (“la natura della misura del raddoppio, eccezionale e lato sensu sanzionatoria, è d’ostacolo all’applicazione estensiva o analogica di essa al processo tributario” sicché “la società non è tenuta a corrispondere il raddoppio del contributo unificato in relazione alla fase di appello”).

Rimane ancora tuttavia ancora il dubbio di cosa accada nel processo tributario che giunge in Cassazione; al riguardo si evidenzia che, secondo la giurisprudenza consolidata, avendo tale fase del contenzioso natura di ordinario processo civile, il raddoppio del contributo è ritenuto legittimo (Cassazione SS.UU., sentenza n. 8053/2014).

Nella pronuncia n. 18/2018 la Consulta è stata chiamata a pronunciarsi in merito ad un asserito contrasto tra il comma 1-quater e l’articolo 111, comma 2, Cost.; secondo i giudici remittenti la prima norma era illegittima perché, nell’ambito del processo tributario, non colpisce indistintamente sia la parte privata che quella pubblica (quest’ultima esonerata dal pagamento del contributo unificato mediante il meccanismo della prenotazione a debito e quindi non assoggettata all’obbligo del versamento dell’ulteriore importo a detto titolo): la Corte ha precisato come non ricorrano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato nel caso in cui la ricorrente sia un’amministrazione pubblica.

La Consulta ha, infatti, chiarito che, nei giudizi in cui sia soccombente la PA, quest’ultima non è tenuta a versare imposte o tasse che gravano sul processo, per l’evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di sé stesso (in tal senso, SS.UU. n. 9938/2014, Cass. Civ. n. 1778/2016, n. 18893/2016).

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