I chiarimenti dell’Agenzia sulle somme già versate a titolo di sanzione

A seguito di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017, è entrato in vigore l’articolo 11 D.L. 50/2017 (c.d. Manovra correttiva), il quale introduce la definizione agevolata delle controversie tributarie, al fine di deflazionare il contenzioso tributario in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.

Com’è noto, previa domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, le controversie:

  • il cui ricorso sia stato notificato entro il 24 aprile 2017,
  • attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate,
  • pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio,

possono essere definite con il pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell’atto, esclusi gli interessi di mora e le sanzioni collegate al tributo.

A tal proposito, si rileva che l’articolo 11, comma 7, D.L. 50/2017 prevede testualmente che Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione”.

In un primo momento, l’interpretazione della disposizione citata è apparsa problematica, in quanto tra i vari uffici dell’Amministrazione finanziaria si registrava una divergenza di opinioni in merito all’eventuale scomputo delle sanzioni dagli importi dovuti, qualora fossero state già versate per effetto della riscossione in pendenza di giudizio.

In particolare, alcuni uffici dell’Amministrazione finanziaria ritenevano di poter applicare in via analogica alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti l’articolo 6, comma 8, lett. b), D.L. 193/2016, il quale aveva disposto, per la rottamazione dei carichi iscritti a ruolo, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni comprese nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora …”.

La questione è stata definitivamente chiarita dalla stessa Agenzia delle Entrate con circolare 22 del 28 luglio 2017, nella quale la medesima ha affermato che dagli importi dovuti possono essere scomputati “tutti quelli già pagati” a titolo provvisorio per tributi, sanzioni amministrative, interessi ed indennità di mora di spettanza dell’Agenzia delle Entrate, sempre che siano ancora in contestazione nella lite che si intende definire, esclusi solo gli importi di spettanza dell’Agente della riscossione.

Nella medesima circolare, l’Agenzia delle Entrate ha precisato altresì che, se le somme già versate in pendenza di giudizio o dovute per la definizione dei carichi pendenti risultano maggiori o uguali all’importo dovuto per la definizione della lite, per il perfezionamento della medesima non occorrerà effettuare alcun versamento, fermo restando l’obbligo di presentare la domanda di definizione entro il termine del 2 ottobre 2017.

In ogni caso, qualora le somme già versate in pendenza di giudizio siano di ammontare superiore rispetto all’importo dovuto per la definizione della lite, non spetta il rimborso della differenza, che resta sempre escluso.

In definitiva, a sommesso parere di chi scrive, la soluzione cui è pervenuta l’Agenzia delle Entrate è conforme al dettato normativo, che lascia spazio a pochi dubbi in merito alla possibilità di scomputare le somme già versate a titolo di sanzione.

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