Potenziati i depositi telematici nel processo tributario

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 dicembre 2017 il D.M. 28 novembre 2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze relativo al potenziamento del deposito con modalità telematiche di atti e documenti nel processo tributario.

Tale decreto ha sostituito interamente il comma 3 dell’articolo 10 del decreto 4 agosto 2015, prevedendo che a partire dallo scorso 12 dicembre l’invio telematico dei file dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

  • 10 MB per la dimensione massima del singolo file. Qualora il documento abbia dimensioni maggiori, è necessario dividerlo in più file;
  • massimo 50 file allegati a ciascun deposito;
  • 50 MB per la dimensione massima di ogni deposito telematico.

Si ricorda che il processo tributario telematico, dal 15 luglio 2017, è attivo su tutto il territorio nazionale, a conclusione di una graduale estensione a livello regionale iniziata il 1° dicembre 2015.

Esso si colloca nell’ambito del processo di digitalizzazione della giustizia ed attiene agli atti ed ai provvedimenti processuali resi in documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o digitale, nonché agli atti e ai documenti relativi al procedimento attivati con l’istanza di reclamo e mediazione. Esso inerisce, quindi, alle modalità informatiche di trasmissione, comunicazione, notificazione e deposito di atti e provvedimenti del processo e del procedimento relativo all’istanza di reclamo e mediazione.

Le comunicazioni delle segreterie, relative, ad esempio, alla data di udienza, al dispositivo della sentenza o all’ordinanza cautelare, erano già effettuate in via telematica presso la casella PEC che il difensore è tenuto ad indicare nel ricorso e nella nota di iscrizione a ruolo. Invece, le notificazioni e i depositi dei ricorsi e dei relativi atti possono essere effettuati, per il momento, facoltativamente, e non obbligatoriamente, con modalità telematica: tuttavia, se si decide di fruirne la scelta vale necessariamente anche per i successivi gradi di giudizio.

Con circolare n. 2 dell’11 maggio 2016 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito le prime istruzioni operative sul processo tributario telematico, chiarendo che l’accesso al S.I.Gi.T. (acronimo di Sistema Informativo della Giustizia Tributaria), avviene previa registrazione degli utenti autorizzati nell’apposita area riservata del “Portale della Giustizia Tributaria”, il cui accesso, a sua volta, è previsto a favore dei soli utenti registrati.

L’articolo 10 del decreto 4 agosto 2015 definisce invece gli standard degli atti processuali e dei relativi documenti informatici allegati specificandone i requisiti. In particolare, il comma 3 prevedeva che ogni singolo documento potesse avere una dimensione massima di 5 MB, con la conseguenza che lo stesso doveva essere suddiviso in più file, qualora fosse di dimensioni maggiori.

Gli operatori del settore avevano già evidenziato come tale dimensione massima risultasse esigua e, pertanto, in accoglimento delle comuni istanze, il D.M. 28 novembre 2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze è intervenuto prevedendo le novità sopra evidenziate.

Da ultimo, si rileva che il sistema S.I.Gi.T., prima della trasmissione degli atti e dei documenti, effettuerà un controllo ed, eventualmente, una segnalazione all’utente dell’eventuale superamento di uno o più dei limiti indicati.

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