Opposizione al pignoramento: competenza del giudice tributario

Con la recente sentenza n. 13913 depositata in data 5 giugno 2017, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha dichiarato la giurisdizione del Giudice tributario in relazione alla proposizione di opposizione agli atti esecutivi inerente l’atto di pignoramento in forza di crediti tributari, viziato per l’omessa o invalida notifica della cartella di pagamento, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 546/1992, articolo 19 D.P.R. 602/1973, nonché degli articoli 57 e 617 c.p.c..

In particolare, l’oggetto della controversia riguardava l’impugnazione proposta dalla società contribuente in cui veniva eccepita la mancata notifica dei titoli esecutivi posti a fondamento del pignoramento eseguito dall’Ente impositore.

La CTP rigettava il ricorso dichiarando il proprio difetto di giurisdizione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 542/1992.

Nel giudizio di appello la CTR, riformando la sentenza di primo grado, dichiarava la giurisdizione del giudice tributario sulla base del fatto che quest’ultimo, avendo dedotto l’inesistenza e l’invalidità del titolo esecutivo, avrebbe dovuto decidere sul “primo atto di manifestazione esterna della pretesa tributaria” e rimetteva la causa alla CTP per la trattazione nel merito.

L’Agenzia decideva di procedere ulteriormente in Cassazione, eccependo la violazione dell’articolo 2 D.Lgs. 546/1992.

Infatti, secondo l’Ufficio la CTR, nell’affermare la giurisdizione del giudice tributario, non avrebbe considerato che le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento sarebbero riservate al giudice ordinario.

Tale questione, oggetto di un contrasto giurisprudenziale, è stata risolta dalla Corte di Cassazione a Sezione Unite con la sentenza in oggetto, analizzando i precedenti orientamenti giurisprudenziali della stessa Corte.

Il primo orientamento (Cass. Sez. Un. 14667/2011) prevedeva che per l’opposizione agli atti esecutivi riguardante un atto di pignoramento, che il contribuente assume essere viziato da nullità derivata dall’omessa notificazione degli atti presupposti, si risolve nell’impugnazione del primo atto in cui viene manifestato al contribuente l’intento di procedere alla riscossione di una ben individuata pretesa tributaria”. (Ne consegue l’ammissibilità dell’opposizione avanti il giudice tributario).

Secondo un orientamento più recente (Cass. Sez. Un. 21690/2016): l’opposizione agli atti esecutivi riguardante un atto di pignoramento, che il contribuente assume essere viziato per nullità derivata dall’omessa notificazione degli atti presupposti, è ammissibile e va proposta dinanzi al giudice ordinario, ai sensi dell’articolo 57 D.P.R. 602/1973 e degli articoli 617 e 9 c.p.c., perché la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria sussiste quando sia impugnato un atto dell’esecuzione forzata tributaria successivo alla notificazione della cartella di pagamento”.

Le Sezioni Unite hanno ritenuto di aderire al primo orientamento, individuando in primis il discrimine tra giurisdizione tributaria e quella ordinaria nella “notificazione della cartella di pagamento”, ex articolo 2, comma 1, D.Lgs. 546/1992; di conseguenza, prima di tale notifica, la causa dovrà essere assegnata al giudice tributario, in caso contrario al giudice ordinario. Alla luce di quanto sopra esposto, emerge chiaramente che l’impugnazione di un atto dell’esecuzione tributaria che il contribuente reputa invalido, perché non preceduto dalla notifica, integra una opposizione, ai sensi dell’articolo 617 c.p.c. nella quale viene fatta emergere una nullità derivata dell’atto espropriativo, che è di competenza del giudice tributario.

Secondariamente le Sezioni Unite hanno precisato che, ai fini della giurisdizione, “non ha importanza se, in punto di fatto, la cartella sia stata o no effettivamente notificata”; ciò che rileva, viceversa, è il dedotto vizio dell’atto di pignoramento e non già la natura di primo atto dell’espropriazione forzata.

Alla luce di ciò, la Corte di Cassazione ha statuito il principio secondo cui “in materia di esecuzione forzata tributaria, l’opposizione agli atti esecutivi riguardante l’atto di pignoramento, che si assume viziato per l’omessa o convalida notificazione della cartella di pagamento è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario”.

Per tali ragioni, la Corte di Cassazione ha tenuto ferma la decisione della CTR che aveva dichiarato la giurisdizione del giudice tributario ed ha rimesso la causa alla CTP per l’esame delle questioni riguardanti le cartelle di pagamento, compensando le spese di lite.

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