Omesso esame e inammissibilità del ricorso in Cassazione

Il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ha sostituito, modificandola, la previsione di cui al previgente motivo di impugnazione per cassazione dell’articolo 360 n. 5) c.p.c. che, anteriormente alla modifica ad opera del D.L. 83/2012, statuiva la possibilità di impugnare la sentenza di appelloper omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio“.

La modifica normativa, volta a limitare l’accesso all’ultimo grado di giudizio ai soli vizi di legittimità, circoscrive il controllo sulla motivazione che può affliggere la sentenza di merito impugnata ai soli fatti che risultino decisivi e che siano stati oggetto di discussione tra le parti.

L’obiettivo della novella è quella di limitare sconfinamenti nel giudizio di fatto inammissibili in sede di legittimità.

L’articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella sua attuale formulazione, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

Ciononostante, sovente la Corte di Cassazione si è trovata di fronte alla necessità di ribadire la portata e l’applicabilità della censura di cui all’articolo 360 n. 5) c.p.c., ad esempio chiarendo che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie esaminate (Cassazione, Sezioni Unite n. 8053/2014).

Sotto altro profilo la Cassazione ha inteso chiarire che questo vizio può integrarsi solamente in presenza dell’omessa valutazione di una questione di fatto, non potendo essere oggetto di censura l’omesso esame di una questione giuridica.

È tale, ad esempio, l’omessa valutazione dei fatti costitutivi del diritto controverso.

Ad esempio la natura giuridica, privatistica o pubblicistica, di un bene non è un fatto, ma una qualificazione giuridica, una valutazione alla stregua di criteri giuridici.

Essendo le questioni di diritto estranee all’ambito di applicazione dell’articolo 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per “fatto” decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti si intende “un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico” (Cassazione, n. 21152/2014), un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cassazione, Sezioni Unite n. 5745/2015).

Analogamente non costituiscono “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c. le argomentazioni o deduzioni difensive (Cassazione, n. 14802/2017); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cassazione, n. 27415/2018).

Di recente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1049/2022, ha richiamato l’attenzione anche sulle conseguenze in termini di condanna che la statuizione di inammissibilità del ricorso promosso può comportare, quali il raddoppio del versamento del contributo unificato previsto dall’articolo 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Nella fattispecie all’esame della Corte la contribuente lamentava con il proprio ricorso di legittimità l’omessa considerazione da parte della CTR delle risultanze di una perizia asseverata prodotta in giudizio idonea a dimostrare la riconducibilità alla categoria catastale A/7 dell’immobile oggetto di accertamento di una maggiore rendita catastale da parte dell’Ufficio che lo aveva riqualificato come A/8.

Orbene, i giudici di legittimità dopo aver ribadito che la perizia stragiudiziale costituisce un mero argomento di prova e non un “fatto” decisivo per il giudizio ai sensi dell’articolo 360 n. 5) c.p.c., ha ritenuto che la ricorrente, sotto l’apparente deduzione del vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio mirasse, in realtà, ad una non consentita rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. Per tale ragione la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato la ricorrente oltre che alla refusione delle spese di lite, anche al versamento del doppio del contributo unificato a cagione della proposizione di un ricorso inammissibile.

La ratio di tale norma è sanzionatoria e compensativa: sotto il profilo sanzionatorio l’obiettivo è di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose; sotto il profilo compensativo tramite il versamento del doppio del contributo unificato si vogliono ristorare i costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle limitate risorse a sua disposizione (Cassazione, n. 5955/2014).

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