Notificazione della sentenza e termine breve di impugnazione

In tema di notificazione degli atti processuali nel giudizio tributario, l’articolo 17, D.Lgs. 546/1992, detta le regole riguardanti il “luogo” in cui tale attività deve essere eseguita.

In particolare, la disposizione citata, al comma 1, stabilisce che le notifiche sono fatte: “[…] salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio[…]”.

Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 7059/2014, Cassazione n.  3795/2016, Cassazione n. 27420/2017 e Cassazione n. 16554/2018), la consegna “in mani proprie” “rappresenta […] la modalità di comunicazione e notificazione di atti e provvedimenti alla quale si può sempre ricorrere”.

In tale contesto, un’interessante questione pratica – che si è posta nell’esercizio della professione di difensore tributario – è se la notifica della sentenza di primo grado, effettuata direttamente presso la sede dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, a mani di persona addetta al ritiro, anziché nei confronti del procuratore costituito nel giudizio di primo grado, fosse idonea a far decorrere il c.d. termine breve di impugnazione, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, D.Lgs. 546/1992.

Si deve premettere che nel rito tributario occorre considerare, anzitutto, il principio di diritto – enunciato, in particolare, dalle Sezioni Unite, nella Sentenza n.  8053/2014 e sentenza n. 14916/2016 (le quali hanno trovato poi ampio consenso nella giurisprudenza successiva) – secondo cui le disposizioni dell’articolo 1, comma 2, e articolo 49, comma 1, D.Lgs. 546/1992, relative al processo e alle impugnazioni in generale, istituiscono un’autentica specialità del processo tributario, sancendo la prevalenza della norma processuale tributaria, ove esistente, sulla norma processuale ordinaria, la quale, pertanto, si applicherà in via del tutto sussidiaria, oltre che nei limiti della sua compatibilità.

Tale specialità si riverbera sull’individuazione delle norme, alle quali occorre fare riferimento in materia di notificazioni e, in particolare, per quanto qui rileva, di notificazione della sentenza di merito, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare.

Detto ciò, nel processo tributario, la notificazione della sentenza – dalla cui data decorre il termine breve per l’appello, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, D.Lgs. 546/1992 – è regolata dall’articolo 38, D.Lgs. 546/1992. Esso, nella formulazione originaria, prevedeva solo che la notificazione della sentenza dovesse avvenire ai sensi dell’articolo 137 e ss. c.p.c.

Il citato articolo 38, D.Lgs. 546/1992, fu poi novellato dall’articolo 3, D.L. 40/2010, che ebbe ad estendere alla notificazione della sentenza le regole generali previste nel processo tributario, in materia di notificazioni, mediante espresso rinvio all’articolo 16 D.Lgs. 546/1992.

Ora, in tema di notificazioni nel processo tributario, il citato articolo 16, comma 2, D.Lgs. 546/1992, in primo luogo rinvia, a sua volta, all’articolo 137 c.p.c., fatte salve, quanto ai luoghi della notificazione, le specifiche previsioni di cui al citato articolo 17, D.Lgs. 546/1992.

Tale rinvio, in assenza di alcuna indicazione normativa di segno contrario – ed assodata la prevalenza delle norme processuali del D.Lgs. 546/1992 su quelle contenute nel codice di rito, anche in tema di notificazioni della sentenza (ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare) – deve ritenersi riferito, non solo alla necessità che la notificazione debba effettuarsi nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio, ma anche comprensivo della “clausola di salvezza” della consegna a mani proprie (Cassazione n. 21884/2022).

Va quindi affermato, senza indugio, il principio per cui nel processo tributario la notificazione della sentenza di primo grado, effettuata direttamente presso la sede dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, a mani di persona addetta al ritiro, è certamente idonea ai fini della decorrenza del termine breve per proporre appello, a norma dell’articolo 51, comma 1, D.Lgs. 546/1992, in quanto l’articolo 17 D.Lgs. 546/1992 fa comunque salva la validità della consegna a mani proprie, pur in presenza di elezione di domicilio presso il procuratore del libero foro (Cassazione n. 26416/2023).

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