Notifica valida anche se non risulta la relazione con il destinatario

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26336 depositata ieri, 19 novembre, ha ribadito, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di notificazione di un atto processuale, che ove l’atto sia stato consegnato all’indirizzo del destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, non rilevando che nell’avviso non sia indicata la qualità del consegnatario.

Nel caso di specie, la CTR aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate inviato con raccomandata e consegnata al terzo, senza alcuna indicazione e specificazione della sua “qualità”, in particolare se persona di famiglia, ovvero addetta alla casa o alla portineria.

La CTR aveva dichiarato l’appello inammissibile in mancanza di dette indicazioni, non essendo certo che l’atto notificato via posta fosse effettivamente entrato nella sfera di conoscenza legale del destinatario.

Di diverso avviso l’Amministrazione Finanziaria, che ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che la notifica per posta deve seguire regole diverse da quelle effettuate dall’ufficiale giudiziario, non richiedendo l’espressa indicazione della qualità del destinatario.

In relazione a tale fattispecie, si rileva, come sottolineato dalla Suprema Corte nella sentenza in esame, che nel processo tributario, ove la parte appellante decida di notificare l’atto di gravame tramite spedizione diretta a mezzo piego raccomandato, e non tramite l’ufficiale giudiziario, le indicazioni che debbono risultare dall’avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione, quando l’atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non già quelle di cui all’articolo 139 c.p.c., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria.

In linea con tale previsione, la Suprema Corte, nella sentenza in commento, ha avallato la tesi dell’Amministrazione Finanziaria, specificando la legittimità dell’avviso di ricevimento consegnato al domicilio del destinatario e sottoscritto da persona ivi rinvenuta.

In sostanza, la Suprema Corte ha espresso il consolidato principio (cfr. Cass. n. 19795/2018 e n. 1906/2008 e, in relazione alla cartella di pagamento, Cass. n. 16488/2016 e n. 30393/2018) secondo il quale non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall’avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell’atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, l’assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l’avviso alla propria sfera personale o familiare.

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