Notifica nulla se l’avviso di ricevimento non motiva la temporanea assenza del destinatario

In tema di notifica di un atto processuale (come il ricorso in appello) tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. 890/1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato per temporanea assenza del destinatario, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 30997, depositata ieri 2 novembre.

La fattispecie in esame trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente, con il quale si accertavano, con metodo sintetico ex articolo 38 D.P.R. 600/1973, maggiori redditi relativi all’anno 2007.

L’atto veniva impugnato presso la competente Commissione tributaria provinciale, la quale accoglieva il ricorso. I giudici di secondo grado, invece, su appello dell’Amministrazione finanziaria, sostenevano che non fosse stata fornita la prova contraria alla determinazione sintetica del reddito, e cioè che la somma utilizzata per l’acquisto di un’autovettura fosse derivata da redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta o da redditi esenti o, comunque, esclusi dalla formazione della base imponibile.

Il contribuente proponeva quindi ricorso in Cassazione per lamentare la nullità della sentenza di secondo grado, in quanto i giudici sarebbero incorsi in un palese error in procedendo là dove, nonostante la sua mancata costituzione, non avevano verificato che l’avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta dell’atto di appello non recasse alcuna motivazione circa il mancato recapito del plico e non specificasse l’invio della comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD). In tal modo, secondo il ricorrente, sarebbero state violate le formalità previste dalla Legge 890/1982.

Altrimenti detto, l’impugnante contestava di non aver avuto notizia del tentativo di notifica dell’atto di appello e del conseguente deposito presso l’Ufficio postale, per mancanza della comunicazione dell’avvenuto deposito da esperirsi, a carico del notificante, con lettera raccomandata, e quindi per mancata ottemperanza di tutta la procedura notificatoria prevista dalla legge per il caso di “irreperibilità relativa”.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha rammentato l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite in materia di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale ai sensi della L. 890/1982, secondo cui, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tale fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima (cfr., Cass. Sent. SS. UU. 15.04.2021, n. 10012).

In base al principio ormai consolidatosi, dunque, per provare la corretta procedura di notifica di un atto, è necessario verificare l’avvenuta ricezione della raccomandata informativa da parte del destinatario, «in modo da assicurare – così come affermato dai giudici di vertice – non solo la conoscibilità dell’atto, ma anche l’effettiva conoscenza del provvedimento che viene notificato per questa via, così garantendo l’effettiva applicazione delle norme che disciplinano la notifica “diretta”, secondo cui in caso di assenza temporanea del destinatario, deve essere affisso l’avviso di deposito nel luogo di notifica (in sostanza, nella cassetta delle lettere del destinatario) e spedita una raccomandata, con avviso di ricevimento, con esplicita previsione di notifica».

Nella fattispecie al vaglio della Corte, però, l’Amministrazione finanziaria non ha dimostrato (tramite l’allegazione della ricevuta di ritorno) che il contribuente, momentaneamente irreperibile (cd. irreperibilità relativa), abbia ricevuto l’avviso di ricevimento della notifica dell’appello a mezzo posta. Peraltro, quest’ultimo, dalla verifica del fascicolo processuale, è risultato completamente mancante della motivazione sulle eventuali cause di temporanea assenza del destinatario non ricevente l’atto, essendosi limitato, l’operatore postale, ad apporre il timbro e la dicitura “atto giacente presso l’Ufficio”.

In considerazione di ciò, pertanto, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata per nullità della notifica del ricorso in appello, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania affinché proceda ad un nuovo giudizio a contraddittorio regolare.

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