La notifica a mezzo PEC nel processo tributario

Con la recente sentenza n. 17941 depositata in data 12 settembre 2016 la Corte di Cassazione è tornata a occuparsi del tema relativo alla validità della notifica a mezzo posta elettronica certificata nel processo tributario.

In particolare, nel caso in esame, la contribuente aveva proposto ricorso avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro avanti alla CTP che sortiva effetto sfavorevole in primo grado, in quanto la Commissione aveva ritenuto la ricorrente carente d’interesse, atteso che al tempo della proposizione del ricorso l’avviso di liquidazione non le era stato ancora notificato.

Nel giudizio di appello, la CTR accoglieva l’impugnazione proposta dalla contribuente e con la medesima pronuncia rigettava l’appello proposto dal coobbligato solidale, avendo dichiarato correttamente i giudici di primo grado la cessazione della materia del contendere nei confronti di quest’ultimo, essendo intervenuto un provvedimento di revoca in autotutela dell’atto impositivo.

L’Ente impositore decideva di procedere ulteriormente in Cassazione, rilevando la violazione e falsa applicazione dell’articolo 21 D.Lgs. 546/1992 nella parte in cui la sentenza impugnata aveva accolto il gravame della contribuente, senza rilevare che la mancata impugnazione da parte della medesima dell’avviso di liquidazione, notificatole in data 7 settembre 2011, ne aveva comportato la definitività, e che la stessa aveva omesso d’impugnare il diniego di annullamento in autotutela dell’atto impositivo.

La controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per la tardività nella proposizione, tuttavia, la Corte di Cassazione ha rilevato che tale eccezione era infondata atteso che la notifica eseguita a mezzo posta certificata (tramite PEC) dal difensore della controricorrente della sentenza emessa dalla CTR non era idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione.

Il tema in questione è di grande rilevanza in quanto si discute se, in ambito tributario, la notificazione a mezzo PEC eseguita in proprio dal difensore del contribuente possa essere ritenuta idonea.

Come si può evincere, la problematica in esame non è di poco conto, perché l’ammissibilità o meno di tale notifica influenza la ricevibilità degli atti e l’ammissibilità dell’impugnazione.

Nel caso di specie, il difensore del contribuente aveva proceduto a notificare a mezzo PEC la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale, ai sensi di quanto previsto dalla L. 53/1994 e successive modifiche, che statuisce che la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale possa essere eseguita anche a mezzo di posta certificata.

Ebbene, anche alla luce della modifica legislativa che ha previsto l’articolo 3-bis della citata legge, la Corte di Cassazione osserva che tale forma di notificazione non può essere ammessa per gli atti in materia tributaria, se non è stata espressamente disciplinata dalle relative disposizioni specifiche.

La risposta fornita dalla Suprema Corte è negativa e l’argomentazione seguita nella sentenza in esame ne spiega i motivi.

Secondo il Giudice di legittimità, nel caso de quo, infatti, è applicabile l’originaria previsione per cui le disposizioni relative all’utilizzo della posta elettronica certificata non si applicano all’uso degli strumenti informatici o telematici nel processo tributario.

Conseguenza giuridica di tale assunto non può essere che, nella fattispecie in esame, sia impossibile considerare equivalenti la trasmissione del documento informatico per via telematica e la notificazione a mezzo posta. Pertanto, la notifica della sentenza effettuata dal difensore del contribuente a mezzo PEC non può essere considerata idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione del ricorso per Cassazione.

In assenza di regole tecniche di attuazione, la notifica in esame deve addirittura ritenersi inesistente, senza che possa intervenire alcuna sanatoria.

In altre parole, è tuttora confermato che le norme tecniche per la notifica a mezzo posta elettronica certificata prevista per il processo civile non possano trovare applicazione nel processo tributario, “neppure quale giudizio d’impugnazione sull’atto amministrativo tributario”.

In conclusione, la Corte di Cassazione evidenzia che, dal sistema normativo così ricostruito, “le notifiche a mezzo posta elettronica certificata nel processo tributario sono consentite laddove è operativa la disciplina del c.d. processo tributario telematico”.

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