L’utilizzabilità dei documenti in appello da parte del Fisco

In ambito tributario, particolare interesse riveste l’articolo 58 D.Lgs. 546/1992, che disciplina la produzione di nuove prove nel giudizio di appello avanti alla Commissione Tributaria Regionale. In particolare, il comma 1 del citato articolo prevede che “il giudice d’appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile”; per poi precisare al comma 2 che “è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti”.

La produzione documentale nel processo tributario di appello è di rilevante interesse, considerato che in tale ambito non trova applicazione la preclusione alla produzione documentale prevista nel processo civile, di cui all’articolo 345 c.p.c., comma 3, che prevede che non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.

Infatti, nel processo tributario di appello, alla luce del principio di specialità espresso dall’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 546/1992, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria prevale quest’ultima, consentendo alle parti la produzione di qualsiasi documento, pur se già loro disponibile in precedenza (Cass. n. 22776/2015).

Tale nuova produzione documentale, secondo giurisprudenza costante, può trovare un limite nell’articolo 57 del citato decreto, secondo cui la stessa può avvenire “solo se senza l’effetto di allargare l’oggetto del contendere rispetto a quello di primo grado, in quanto la produzione non potrebbe essere esercitata in contrasto con il D. Lgs. 546 del 1992, articolo 47 il quale, escludendo l’introduzione di eccezioni e tematiche nuove, non consente l’ampliamento della materia del contendere neppure attraverso la produzione di nuovi documenti, con la conseguenza che la stessa debba ritenersi ammessa soltanto a supporto di pretese e considerazioni già svolte, e non anche qualora determini la necessità di ulteriori contestazioni e deduzioni (Cass n. 1464/2009).

La Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità dell’articolo 58, comma 2, D.Lgs. 546/1992, con la sentenza n 199/2017, ha cercato di fare chiarezza sul punto.

Nello specifico, la Consulta ha ritenuto nel merito non fondata la censura di disparità di trattamento tra le parti del giudizio, sostenuta sulla base del presunto “sbilanciamento” a favore di quella facultata a produrre per la prima volta in appello documenti già in suo possesso nel grado anteriore.

Sul punto, precisa la Corte che “tale facoltà è riconosciuta ad entrambe le parti del giudizio, cosicché non sussistono le ragioni del lamentato “sbilanciamento”.

Non solo “non sussiste alcuna violazione dell’articolo 24 Cost. per la dedotta perdita di un grado di giudizio, in quanto è giurisprudenza pacifica di questa Corte che la garanzia del doppio grado non gode, di per sé, di copertura costituzionale (Corte Cost. n. 243/2014). Né, esiste secondo questa Corte un principio costituzionale di necessaria uniformità tra i diversi tipi di processo e, più specificatamente, un principio di uniformità del processo tributario e di quello civile” (ordinanza n. 316/2008).

Precisato ciò, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3361/2015, ha specificato che l’articolo 58 va poi coordinato, in ragione del richiamo operato dall’articolo 61 D.Lgs. 546/1992 alle norme del processo di primo grado, con il combinato disposto degli articoli. 22, 23, 24 e 32, da cui si evince che il deposito dei documenti nuovi in appello deve avvenire, alternativamente, a pena di decadenza, nel rispetto del principio di difesa e del contraddittorio, o in occasione del deposito di memorie successive e, comunque, sino a venti giorni liberi prima della data di trattazione del ricorso, per consentire al contribuente di replicare e contestare tempestivamente.

Tale termine si deve ritenere, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) che adempie.

Resta, dunque, inibito al giudice di appello fondare la propria decisione sul documento tardivamente prodotto anche nel caso di rinvio meramente “interlocutorio” dell’udienza su richiesta del difensore, o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva, essendo la sanatoria a seguito di acquiescenza consentita con riferimento alla forma degli atti processuali e non anche relativamente all’osservanza dei termini perentori (Cass. 23580/2009).

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