L’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere

L’estinzione del processo tributario determina la conclusione del giudizio prima che si giunga a una definizione delle stesso.
Al fine di approfondire i diversi aspetti dell’istituto in esame, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Contenzioso”, la relativa Scheda di studio.
Il presente contributo tratta il procedimento di estinzione nella particolare ipotesi in cui si verifica la cessazione della materia del contendere.

L’estinzione del processo si può verificare solamente in alcuni casi espressamente previsti dalla legge.

In ambito tributario, tali eventi sono individuati dal D.Lgs. 546/1992, in base al quale l’estinzione del processo – esclusivamente per i giudizi pendenti dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali – può essere dichiarata per:

Con specifico riferimento a quest’ultima ipotesi appare utile sottolineare che per “cessazione della materia del contendere” si intende il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio a seguito di modifiche del rapporto giuridico sostanziale oggetto della controversia.

Ai sensi dell’articolo 46, comma 1 del D.Lgs. 546/1992, il processo tributario si estingue per cessazione della materia del contendere:

  • nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, quale, ad esempio, la conciliazione giudiziale ex articolo 48 D.Lgs. 546/1992;
  • in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere, quali l’adempimento spontaneo da parte del contribuente e l’annullamento dell’atto impositivo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Il successivo comma 3 dispone espressamente che nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge “le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate”.

Come anticipato, la disposizione in commento regola esclusivamente i giudizi pendenti dinanzi alle Commissioni tributarie, mentre per quelli pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione si applicano gli articoli 390 ss. c.p.c..

In particolare, ai sensi dell’articolo 390 c.p.c., la parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale prima dell’udienza di discussione con atto, sottoscritto dalla parte personalmente e dal suo difensore (o anche solo da quest’ultimo, se gli è stato conferito il relativo potere), che deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse.

Successivamente la Corte provvede a dichiarare l’estinzione del processo con:

  • sentenza, quando deve decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento,
  • decreto, negli altri casi,

con condanna alle spese per la parte che vi ha dato causa, a meno che abbiano aderito alla rinuncia le altre parti personalmente o i loro avvocati muniti di tale potere.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:
•   l’estinzione del processo per rinuncia al ricorso;
•   l’estinzione del processo per inattività delle parti;
•   il provvedimento di estinzione e la sua impugnazione;
•   gli effetti dell’estinzione.

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