Le strategie processuali del ricorrente alla prova della sentenza in forma semplificata

All’esito delle novelle apportate dal D.Lgs. 220/2023, il processo tributario muta alcune sue caratteristiche sostanziali e, da rito snello e sostanzialmente diretto, diviene procedura che si arricchisce sia di nuovi sub-procedimenti (si pensi al nuovo procedimento cautelare, o alla procedura per l’acquisizione delle deposizioni testimoniali), sia di nuove insidie. Può essere forse catalogata tra queste ultime la possibilità che il giudice emani una sentenza in forma semplificata, ai sensi del nuovo articolo 47-ter, D.Lgs. 546/1992, già applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 5.1.2024.

La nuova norma dispone che, in sede di decisione della domanda cautelare e trascorsi almeno 20 giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il Collegio (ovvero il giudice monocratico, laddove la domanda cautelare sia a questi proposta), accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e sentite sul punto le parti costituite, può già definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, in camera di consiglio e senza attendere l’udienza di discussione.

Salvi i casi eccezionali, in cui la parte non dichiari di voler proporre motivi aggiunti o regolamento di giurisdizione, sarà allora concesso al giudice di abbreviare il processo nel modo indicato: decidendo immediatamente a sfavore dell’ufficio, laddove ravvisi la manifesta fondatezza del ricorso; oppure a sfavore del contribuente, laddove rilevi la manifesta inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso. In tali casistiche è, quindi, dato al giudicante di emettere subito sentenza, corredata di motivazione appunto semplificata, ossia connotata da un semplice, sintetico riferimento al solo punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero nel caso a un precedente conforme.

La possibilità che, dunque, è concessa oggi al giudice, “in coda” alla decisione sull’istanza di sospensione, di definire il giudizio di primo grado in maniera così rapida, bypassando la fase di discussione in udienza e privando le parti della facoltà sia di presentare memorie, sia di depositare nuovi documenti fino a 20 giorni liberi prima dell’udienza stessa, ex articolo 32, comma 1, D.Lgs. 546/1992, deve opportunamente indurre il contribuente a rivedere la più classica delle strategie processuali sinora utilizzata. Nel rito tributario come finora conosciuto, infatti, non era inusuale attendere i 20 giorni prima dell’udienza per rinforzare le proprie tesi con argomenti in memoria, anche replicando alle controdeduzioni dell’ufficio; e soprattutto per depositare nuovi documenti di un certo rilievo “a ridosso” dell’udienza stessa, per spiazzare per quanto possibile la controparte e metterla in difficoltà nella sua replica, da fornirsi in tempi brevi.

Oggi una simile scelta processuale rischia di tramutarsi, comunque, in un autogol: non solo perché, laddove risultasse vittorioso in forza proprio dei nuovi documenti, il ricorrente si vedrebbe compensate le spese di lite, ai sensi del discutibile novellato articolo 15, D.Lgs. 546/1992; ma soprattutto perché, se il giudice imboccasse la scorciatoia della sentenza in forma semplificata dandogli torto, non soltanto i nuovi documenti di cui si parla risulterebbero ininfluenti, ma addirittura non potrebbero più rientrare nel processo, stante la riscrittura dell’articolo 58, D.Lgs. 546/1992, in sede di riforma, che ha sancito l’introduzione del divieto di produzione di nuovi documenti in appello. Alla luce di questo quadro, emerge, dunque, l’esigenza di una migliore gestione del nuovo processo, per evitare di incorrere in passi falsi. Potrà essere utile, allora, evitare di presentare l’istanza di sospensione con leggerezza, in processi in cui essa a poco giovi: per non attivare, almeno in tali giudizi, il potere del giudice di decidere breviter. Inoltre, tenendo conto che per il novellato articolo 47-ter, D.Lgs. 546/1992, il giudice potrà emettere sentenza in forma semplificata solo dopo aver sentito le parti e verificato la completezza del contraddittorio, dovrà essere cura del ricorrente insistere, affinché lo stesso giudice gli consenta di replicare in memoria alle difese dell’ufficio e gli garantisca lo svolgimento della piena istruttoria dibattimentale, permettendogli l’acquisizione al processo dei documenti ancora da depositare.

Infine, laddove il contribuente si trovi costretto ad appellare la sentenza semplificata a sé sfavorevole, potrà comunque richiedere al collegio di secondo grado di ammettere nel giudizio i documenti che il giudice di prime cure non aveva potuto valutare, eccependo, ai sensi dell’articolo 58, comma 1, ultima parte, D.Lgs. 546/1992, di non aver potuto produrli nel giudizio precedente come da suo diritto processuale per causa a sé non imputabile, determinata proprio dalla contestata e scorretta decisione del giudice di “accorciare” il processo per effetto della decisione in forma semplificata.

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