Le differenze tra la firma digitale e a mezzo stampa – II° parte

Proseguendo con l’analisi iniziata con il contributo pubblicato nella giornata di ieri, è opportuno concludere l’illustrazione delle caratteristiche della firma digitale, chiarendo che essa può avere più formati. Nella pratica le tipologie di firma digitale più diffuse sono la struttura CADES e quella PADES.

La struttura CADES “imbusta” il file da firmare attraverso la creazione di un apposito file (denominato “busta crittografica”) cui vi associa i dati di firma. Tale firma modifica il nome del file, aggiungendo l’estensione.p7m”.

In pratica con tale firma digitale si aggiungono al file contenente il documento una serie di dati digitali inerenti il soggetto firmatario. Tale tipologia di firma digitale può essere utilizzata su qualsiasi tipo di file ma il contenuto del file “.p7m” può essere visualizzato solamente mediante l’utilizzo di appositi software capaci di “far uscire” il documento sottoscritto dalla “busta”.

La firma digitale che usa la struttura PADES è invece apponibile solamente ai file PDF e quindi facilmente leggibile con i programmi comunemente utilizzati a tal fine.

Inoltre, a differenza della firma CADES, l’apposizione di tale firma non modifica l’estensione del file (che sarà sempre “.pdf”), in quanto evidenzia la presenza della firma con un simbolo grafico, detto “contrassegno”.

In pratica la firma PADES associa i dati digitali al documento e appone su di esso un segno grafico (che spesso reca la formula del tipo “firmato digitalmente da…”). È una firma che “c’è ma non si vede”.

Per quel che invece concerne la cosiddetta sottoscrizione “a mezzo stampa” degli atti tributari ovvero mediante l’apposizione della dicitura “firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93”, essa è prevista solamente per gli atti emessi in maniera automatizzata.

Ciò è evincibile dal combinato disposto

  • dell’articolo 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 a mente del quale “Se per la validità … omissis … degli atti emessi (dalle pubbliche amministrazioni) sia prevista l’apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile”;
  • dell’articolo 15, commi 7 e 8, D.L. 78/2009 secondo cui “La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali  e dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nonché sugli atti in materia di previdenza  e  assistenza obbligatoria può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell’adozione dell’atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.

Con provvedimento dei Direttori delle Agenzie fiscali (trattasi del Provvedimento prot. n. 2010/4114 del 02.11.2010) e del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, per la rispettiva competenza, da parte degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria sono individuati gli atti di cui al comma 7”.

Tale modalità di sottoscrizione è dunque utilizzabile solamente per gli atti specificatamente individuati con appositi provvedimenti direttoriali, per i quali non sia necessario un esame “sostanziale” o una specifica valutazione. Essa è quindi utilizzabile solamente per la sottoscrizione di atti emessi in maniera automatizzata e basati su riscontri meramente cartolari.

A tal proposito, sebbene lo si possa ben immaginare, si specifica che per quanto concerne gli atti tributari emessi con sistemi automatizzati e dettagliatamente individuati dal succitato provvedimento del 02/11/2010, non vi rientrano, ad esempio, la maggior parte degli avvisi di accertamento e gli atti di delega alla sottoscrizione degli avvisi di accertamento. Questi ultimi dovranno quindi essere sottoscritti in maniera autografa o digitale.

Ai fini difensivi dette considerazioni sono alquanto rilevanti.

Basti pensare, ad esempio, agli atti aventi ad oggetto il conferimento di una delega di firma degli avvisi di accertamento. Qualora tale atto di delega fosse sottoscritto solamente “a mezzo stampa”, esso sarebbe giuridicamente inesistente in quanto “non firmato” (cfr., ex multis, CTR Lombardia, sentenze nn. 461/2017, 2521/2017 e 4674/2017).

Oppure ancora, ad esempio, nel caso in cui fosse sottoscritta con la modalità “a mezzo stampa”, potrebbe essere eccepita la giuridica inesistenza nei confronti della specifica autorizzazione che deve essere rilasciata al pubblico ufficiale per attribuirgli il potere di attestare la conformità della copia analogica (cartacea) dell’avviso di accertamento all’originale informatico.

In conclusione, da quanto precede è dunque chiara ed evidente la sostanziale differenza tra la firma digitale e quella “a mezzo stampa”; differenza che riguarda sia la forma e la funzione che i presupposti di validità e di efficacia, nonché gli effetti giuridici e i diversi ambiti di applicazione.

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