La validità della notifica via pec della cartella cartacea

Nell’ambito tributario, la notifica della cartella di pagamento è disciplinata dall’articolo 26 D.P.R. 602/1973, il quale prevede che la cartella venga portata alla notifica dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste ex lege, ovvero dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.

La cartella può essere notificata anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in questo caso, l’atto è notificato in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dalla norma di riferimento o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda.

Non solo. Il secondo comma del citato articolo, aggiunto dall’articolo 38, comma 4, lett. b) D.L. 78/2010, da ultimo modificato dall’articolo 7-quater, comma 9, D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016, prevede che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’INI-PEC, all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.

Il messaggio di posta elettronica certificata è definito come “un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informati allegati”, ai sensi dell’articolo 1, lett. f) D.P.R. 68/2005.

L’articolo 1, lett. i) ter del CAD, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 235/2010, definisce “la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico come il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico; all’articolo 1, comma 1, lett. c) del medesimo codice viene definito “il duplicato informatico” come “un documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario”.

La Corte di Cassazione si è occupata più volte di problematiche inerenti la validità della notificazione di un atto a mezzo posta elettronica certificata eseguito in modo irrituale; sul punto si segnala l’interessante principio espresso dalle Sezioni Unite, che hanno cercato, con la sentenza n. 23620/2018 di fare chiarezza su una tematica diffusa e di rilevante interesse, secondo cui“ l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo Pec non ne comporta la nullità, se la consegna dello stesso atto ha comunque condotto al risultato della sua conoscenza e determinato, così il raggiungimento dello scopo legale, sia che l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale”.

Con l’ordinanza n. 30948 del 27 novembre 2019, la Suprema Corte ha specificato inoltre che la notificazione, a mezzo posta certificata, di una cartella di pagamento in origine in formato cartaceo e successivamente riprodotta su supporto informatico è assolutamente valida anche se eseguita in modo irrituale.

Opera, infatti, l’insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza, secondo cui “il principio in via generale dell’articolo 156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali, pertanto, la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l’atto, malgrado l’irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario” (Cass. Civ. n. 13857/2014 e Cass. trib. n. 1184/2001).

Il risultato dell’effettiva conoscenza dell’atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l’indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso via pec. La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l’interesse all’astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass. Trib. 26831/2014). Ne consegue l’inammissibilità dell’eccezione con la quale si lamenta un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola procedurale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte (Cass. SS.UU. n. 7665/2016)”.

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