La società dominata beneficia dello scudo fiscale

La produzione dello scudo fiscale comporta la preclusione da ogni accertamento tributario e contributivo nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati per le violazioni commesse sino alla data del 31.12.2008.

Secondo la Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, sentenza n. 566/02/15, relatore il dott. Pier Francesco Gaspari e presidente il dott. Domenico Galluzzo, gli effetti premiali stabiliti per lo “scudante” si estendono alla società se egli né è il dominus, ovvero colui che ne esercita il controllo effettivo.  La Circolare n. 43/E/2009 dell’Agenzia delle Entrate aveva infatti affermato che le operazioni di rimpatrio effettuate dal dominus di una società non potevano essere utilizzate ai fini dell’avvio o nell’ambito di un’attività di controllo fiscale nei confronti della società e che gli effetti premiali, stabiliti dalla legge per il dominus, si estendevano anche alla società dominata.

La invocata estensione degli effetti premiali del dichiarante alla società dominata era stata condivisa dalla Suprema Corte di Cassazione, dapprima nella sentenza n. 44003 del 2013, depositata in cancelleria il 28.10.2013, in cui i Giudici avevano affermato “… che l’estensione dello scudo alle società predicata dall’Agenzia delle Entrate è limitata ai soli effetti tributari” e quindi “anche a voler ritenere giuridicamente operante l’estensione, essa è limitata alle sole operazioni di  emersione  effettuate dal dominus della società”.

Il medesimo orientamento era stato poi ribadito dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 38695 del 23/09/2014, dove i Giudici avevano confermato che gli effetti premiali dello “scudo fiscale”, andavano estesi alle società (di persone o di capitali), qualora il ricorso a tale istituto fosse stato effettuato dal soggetto ritenuto “dominus” della società.

Invero ed in precedenza, alle medesime conclusioni era anche giunta, la Corte di Appello di Ancona, sezione penale, nell’ambito del procedimento 22/13 M.C.R. del 19.04.2013, che ripercorrendo la prassi e la normativa sullo scudo fiscale, aveva sancito la estensione degli effetti premiali alla società dominata.

Infine, per il merito si era altresì espressa la sezione terza della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone, con la sentenza n. 1058/03/14, depositata in segreteria il 4 agosto 2014, ove i Giudici, richiamando i precedenti di legittimità sopra citati, avevano stabilito che la fruizione dello «scudo fiscale» da parte del contribuente, “garantisce la preclusione dagli accertamenti nei confronti della società di cui lo stesso è amministratore se i redditi oggetto di rimpatrio sono oggettivamente riferibili alla persona giuridica”.

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