La notifica dell’intimazione di pagamento alla società “inesistente”

In tema di notificazione degli atti processuali ad una società, il vano esperimento delle forme previste dall’articolo 145, commi 1 e 2, c.p.c. consente l’utilizzazione di quelle previste dagli articoli 140 e 143 c.p.c., purché la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l’ente e non già all’ente in forma impersonale. È questo il principio statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 21376 del 15 settembre 2017.

La vicenda trae origine dall’accoglimento della opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c., da parte di una S.r.l. in liquidazione, avverso l’atto di pignoramento notificato dall’Agente della riscossione per nullità derivante dalla mancata preventiva notificazione dell’intimazione di pagamento di cui all’articolo 50, comma 2, D.P.R. 602/1973, in quanto eseguita, a seguito del vano esperimento delle forme previste dall’articolo 145, commi 1 e 2, c.p.c., direttamente nei confronti della suddetta società ai sensi dell’articolo 140 c.p.c..

Nella pronuncia in rassegna, la Corte di Cassazione ha ricordato innanzitutto come sia da ritenersi ormai pacifico che, laddove la notificazione della cartella di pagamento sia avvenuta diversi anni prima della notificazione dell’atto di pignoramento, così come avvenuto nel caso di specie, quest’ultimo deve essere preceduto dalla notificazione dell’avviso di pagamento.

Infatti, l’articolo 50, comma 2, D.P.R. 602/1973 dispone testualmente che “se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’articolo 26 D.P.R. 602/1973, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.

Ai sensi dell’articolo 26 citato, la notificazione della cartella di pagamento, così come quella del successivo avviso contenente l’intimazione ad adempiere, in virtù del richiamo operato dall’articolo 50 sopra trascritto, sono regolate dalle disposizioni di cui all’articolo 60 D.P.R. 600/1973, il quale a sua volta richiama quelle di cui agli articoli 137 e ss. c.p.c., con alcune deroghe ed eccezioni, che peraltro non escludono l’applicabilità dell’articolo 145 c.p.c..

Chiarito ciò, la questione di diritto da risolvere riguarda in definitiva – come evidenziato dai Giudici di Piazza Cavour – la corretta applicazione dell’articolo 145 c.p.c..

A tal proposito, la Suprema Corte ha affermato tout court che, laddove non sia possibile eseguire la notificazione presso la sede legale della società intimata ai sensi dell’articolo 145, comma 1, c.p.c. per “inesistenza” della stessa presso il relativo indirizzo (come accaduto nel caso di specie), essa va effettuata al legale rappresentante ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, e solo nei confronti di quest’ultimo può essere utilizzato il procedimento di cui all’articolo 140 c.p.c..

Invero, l’articolo 145, comma 3, c.p.c. stabilisce che “se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell’atto, che rappresenta l’ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143“.

Conseguentemente, la Corte di Cassazione ha ritenuto non regolare la notificazione dell’avviso di pagamento alla società intimata, avvenuta ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. (con le speciali modalità previste dall’articolo 60, comma 1, lett. e), D.P.R. 600/1973) direttamente nei confronti della società e non del legale rappresentante.

Per tali ragioni, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’Agente della riscossione, con condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ex articolo 13, comma 1- quater, D.P.R. 115/2002.

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