Irrilevanti i prelievi dei lavoratori autonomi

La Corte di Cassazione, con sentenza n.12021/15, ha ribadito la non applicabilità ai lavoratori autonomi delle presunzioni in grado di assistere le indagini finanziarie in tema di prelevamenti, le quali risultano ordinariamente sfruttate per fondare (ex art. 32, co.1 d.P.R. n.600/73) gli accertamenti in danno dei contribuenti.

La vicenda processuale oggetto di attenzione traeva origine dalla proposizione, da parte di un amministratore di condominio, di ricorso per cassazione avverso le sentenze della CTR Ancona n.124-125 del 21.10.2008.

Queste avevano parzialmente riformato le sentenze della CTP Macerata n. 62-67/05, le quali avevano respinto i ricorsi promossi dallo stesso contribuente avverso un avviso di accertamento ed il successivo atto di contestazione emessi in suo danno da parte dell’Ufficio.

Per il tramite di detto atto di contestazione l’AdE aveva provveduto infatti ad irrogare sanzioni successivamente alla ripresa a tassazione, effettuata con l’avviso di accertamento impugnato, di redditi asseritamente non dichiarati da parte del contribuente.

Nel prosieguo la CTR Ancona, all’esito del secondo grado di giudizio, aveva condannato l’Ufficio a ricalcolare l’ammontare dei redditi ritenuti non dichiarati e delle relative sanzioni, riconoscendo la deducibilità dai maggiori ricavi (ritenuti pertanto sussistenti) dei maggiori costi sostenuti, i quali ultimi, a detta della CTR Ancona, equivalevano al 75% dei primi.

Le sentenze pronunciate dal Giudice anconetano si fondavano sul riconoscimento dell’effettiva legittimità dell’applicazione anche al lavoratore autonomo, ai fini dell’accertamento tributario, della presunzione ex art. 32, co.1 d.P.R. n.600/73.

Questa, avente natura legale ed assoluta, prevedeva che i prelevamenti bancari fossero considerabili alla stregua di componenti reddituali nei casi in cui il contribuente, a seguito del prelievo di denaro, non fosse risultato in grado di dimostrarne la destinazione o l’utilizzo.

A tal fine, per il medesimo contribuente non sarebbe risultato sufficiente l’indicazione dell’eventuale beneficiario, posto che la prova contraria fornita avrebbe dovuto includere pure l’indicazione (e la relativa spiegazione) della causa del rapporto fondamentale sottostante all’attestazione rilasciata dall’istituto bancario di avvenuto versamento.

Tra i vari quesiti avanzati da parte del contribuente per il mezzo del proprio ricorso, quello considerato ammissibile, fondato ed assorbente da parte della Corte di Cassazione atteneva alla legittimità dell’applicazione della presunzione di redditività delle movimentazioni bancarie anche nel caso in cui, attraverso la disamina della relativa documentazione bancaria, fosse stato individuato il percettore delle somme di denaro.

La Corte di Cassazione ha richiamato all’uopo il disposto della sentenza della Corte Costituzionale n.228/2014, la quale aveva stabilito che fosse illegittima l’applicazione della nota presunzione al lavoratore autonomo per quanto inerente ai compensi da esso percepiti.

Era stato infatti chiarito nell’occasione che tale applicazione dovesse ritenersi lesiva tanto del principio di ragionevolezza quanto di quello di capacità contributiva, posto che secondo la Corte Costituzionale era arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conto corrente bancario, effettuati da un lavoratore autonomo, fossero destinati ad un investimento nell’attività professionale da quello esercitata (a sua volta in grado di generare un successivo reddito).

Ad onor del vero, la Corte di Cassazione ha riconosciuto con la sentenza oggetto di attenzione che la richiamata sentenza della Corte Costituzionale aveva avuto effettivamente ad oggetto la valutazione sulla conformità alla Costituzione di una disposizione (l’art.32, co.1 del D.P.R. n.600/73) nella sua versione attuale (che è differente da quella vigente ratione temporis in riferimento alla vicenda processualmente rilevante).

Ciò che però emerge dall’argomentazione svolta dalla Corte di Cassazione è che tale declaratoria di illegittimità aveva interessato proprio la presunzione (o meglio, l’applicazione della medesima anche ai lavoratori autonomi) sulla quale si era fondata l’emissione dell’avviso di accertamento in danno dell’amministratore di condominio (e, di conseguenza, anche quella del successivo atto di contestazione delle relative sanzioni).

Dal disconoscimento dell’applicabilità di tale ragionamento, per cui i prelievi ingiustificati dei lavoratori autonomi si presumono generatori di reddito non dichiarato, è dunque scaturita la cassazione delle summenzionate sentenze oggetto di impugnazione da parte del contribuente.

 

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