Il difensore antistatario ricorre all’ottemperanza senza passaggio in giudicato

In tema di processo tributario, il pagamento delle spese di lite in favore del contribuente o del difensore antistatario, deve essere eseguito nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza e, in caso di mancata esecuzione della stessa, è possibile promuovere il giudizio di ottemperanza senza necessità di formale costituzione in mora e, soprattutto, senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza medesima.

Sono questi i principi di diritto sanciti dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 11286, depositata ieri 7 aprile.

La vicenda in esame trae origine dall’impugnazione di un atto impositivo, da parte di un difensore tributario (nella specie, si trattava di un avvocato), in favore del contribuente dallo stesso assistito. La commissione tributaria adita, nell’accogliere il ricorso proposto, condannava l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore dell’avvocato antistatario.

Notificata la sentenza e constatato l’inadempimento dell’ente impositore, l’avvocato instaurava il giudizio di ottemperanza dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, la quale riteneva che «il giudizio di ottemperanza non potesse avere ad oggetto il pagamento di somme dovute al procuratore della parte vittoriosa dichiaratosi antistatario, trattandosi di pretese che eccedono l’ambito dell’esecuzione tributaria, sì da non poter formare oggetto del giudizio di ottemperanza».

Pertanto, l’avvocato proponeva ricorso per cassazione avanzando due motivi di impugnazione.

Con il primo motivo, questi denunciava la violazione dell’articolo 11 Cost. per “motivazione apparente, anomala, perplessa e obiettivamente incomprensibile”, in quanto i giudici avevano fatto riferimento a tre sentenze della Corte di Cassazione inconferenti rispetto alla vicenda in esame, nel senso che in alcuna di esse era stata sancita l’inammissibilità del giudizio di ottemperanza relativo alle spese processuali.

Con il secondo motivo, l’avvocato lamentava la violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 68, 69 e 70 D.Lgs. 546/1992, rilevando come, a seguito delle modifiche apportate ai citati articoli 69 e 70, chi risulta creditore sulla base di una sentenza tributaria, abbia quale unico rimedio esecutivo quello di instaurare il giudizio di ottemperanza, dal momento che per tale sentenza non è più possibile azionare il giudizio esecutivo civile, qualunque sia la natura del credito vantato.

Ebbene, la Corte di Cassazione, dopo aver ritenuto infondata la prima censura, ha invece accolto la seconda, condividendo la tesi sostenuta dall’avvocato.

In particolare, i giudici di legittimità hanno rammentato che la disciplina in materia è stata modificata dal D.lgs. 156/2016, il quale ha previsto che, a decorrere dal 1° giugno 2016, le sentenze tributarie recanti la condanna dell’amministrazione finanziaria al pagamento delle spese di lite in favore del contribuente, costituiscono immediatamente titolo esecutivo, così come risultante dagli articoli 15 e 69, comma 5, D.Lgs. 546/1992.

Tale previsione, secondo quanto evidenziato dalla Suprema Corte, non ha fatto altro che estendere al processo tributario il principio della provvisoria esecutività della sentenza sancito per il giudizio civile dall’articolo 282 c.p.c.

In conseguenza di ciò – hanno sottolineato i giudici di vertice – deve ritenersi che il pagamento delle spese processuali in favore del contribuente o del difensore antistatario deve avvenire nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell’articolo 69, comma 4, D.Lgs. 546/1992.

Inoltre, nella ipotesi in cui l’amministrazione finanziaria non dia esecuzione alla sentenza, è possibile promuovere il giudizio di ottemperanza senza necessità di formale costituzione in mora e, soprattutto, senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza medesima, contrariamente a quanto previsto dall’articolo 70 D.Lgs. 546/1992.

Da ultimo, è stato osservato che nelle more del giudizio di ottemperanza e fino a quando non venga emesso il provvedimento attuativo, l’amministrazione finanziaria conserva comunque la facoltà di adempiere al comando della sentenza, fermo restando che, laddove l’adempimento intervenga tardivamente, tale circostanza può incidere sulle spese di lite di tale giudizio.

Sulla base di quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla CTP di Napoli, in diversa composizione, anche per le ulteriori spese del giudizio di legittimità.

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