II termine lungo per l’impugnazione delle sentenze

Nell’ambito del processo tributario il D.Lgs 546/1992 prevede che le sentenze possono essere impugnate avendo riguardo a un doppio termine.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Contenzioso”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo si sofferma sul cosiddetto termine di impugnazione lungo.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 51, comma 1, e 38, comma 3, D.Lgs. 546/1992, nel processo tributario è previsto, come per il processo civile, un doppio termine di impugnazione delle sentenze:

  • un termine “breve” di 60 giorni, decorrente dalla data di notificazione della sentenza ad istanza di parte;
  • un termine “lungo” di 6 mesi, decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza, in caso di mancata notifica.

Per i giudizi instaurati successivamente al 4.07.2009, trova applicazione, anche nel processo tributario, il principio generale sancito dall’articolo 153, comma 2, c.p.c., secondo cui la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini.

Con specifico riguardo al termine lungo di impugnazione, esso opera in caso di mancata (o irrituale) notificazione della sentenza ex articolo 38, comma 3, D.Lgs. 546/1992.

A seguito delle modifiche apportate alla norma citata dalla L. 69/2009, il termine lungo è di 6 mesi e trova applicazione con riferimento ai giudizi instaurati successivamente al 4.07.2009.

Tale termine decorre dalla data di pubblicazione della sentenza, che coincide con la data di deposito nella segreteria.

La sospensione feriale dei termini di cui alla L. 742/1969 si applica anche al termine lungo di impugnazione, che rimane pertanto sospeso dal 1° agosto al 31 agosto.

Secondo quanto previsto dall’articolo 40, comma 4, D.Lgs. 546/1992, se il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una parte, diversa dall’ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza, si verifica durante la decorrenza del termine lungo di impugnazione, quest’ultimo è prorogato di 6 mesi a decorrere dalla data dell’evento.

A sensi dell’articolo 38, comma 3, D.Lgs. 546/1992 la parte non costituita può proporre impugnazione oltre il decorso del termine lungo, se dimostra di non avere avuto conoscenza del processo:

  • sia per nullità della notificazione del ricorso;
  • sia per nullità della comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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